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Ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno degli stranieri in Italia.

il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreti legislativi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro per le politiche europee, Emma Bonino, e del Ministro dell’interno, Giuliano Amato, in via preliminare, due schemi di decreti legislativi, per i quali occorre acquisire il parere delle Commissioni parlamentari, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie 2003/86 sul diritto al ricongiungimento familiare e 2003/109 relativa allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Con il primo schema si apportano le necessarie integrazioni al testo unico sull’immigrazione nella parte relativa ai ricongiungimenti familiari, il cui diritto viene esteso anche ai rifugiati.

Il secondo schema concerne i cittadini di Paesi terzi che, soggiornando regolarmente da almeno cinque anni in Italia, acquistano a determinate condizioni uno status giuridico particolare, con ulteriori diritti rispetto agli altri extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

1) Decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Novità per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che si è reso necessario per adeguare il T.U. del 25/7/1998, n. 286 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) alla normativa comunitaria in materia di ricongiungimenti.
Viene aggiunto al Testo Unico un articolo che disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati. Vengono precisate le ipotesi in cui la richiesta di ricongiungimento familiare può essere respinta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di un Paese con il quale l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne.
Viene previsto in modo innovativo rispetto al passato, che in caso di rifiuto, di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia chiesto il ricongiungimento, siano considerati i vincoli familiari, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e i legami con il Paese d’origine. Viene introdotta in tal modo una valutazione discrezionale mentre in precedenza il provvedimento di revoca o di diniego era vincolato alla mancanza dei requisiti richiesti.
Tali elementi di valutazione vengono introdotti anche nelle ipotesi di espulsione amministrativa nei confronti dello straniero che ha chiesto il ricongiungimento familiare, tranne i casi di persone ritenute pericolose per la sicurezza. Viene altresì eliminato l’attuale automatismo relativo al divieto di reingresso nel territorio italiano che vige per gli stranieri espulsi per cui da ora il ricongiungimento del familiare, già destinatario di un decreto di espulsione, non potrà essere negato solo per tale motivo.
La nuova disciplina, che modifica l’art. 29 del T.U., incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l’esercizio del diritto, ad esempio, non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari “a carico”, potendosi tale requisito considerare implicito.
Si introduce il requisito dell’idoneità dell’alloggio riferito ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria accertata dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio eliminando una potenziale disparità di trattamento tra stranieri residenti in una Regione piuttosto che in un’altra.
Un ulteriore novità contenuta nel decreto legislativo è quella che consente al familiare del minore – autorizzato dal tribunale per i minorenni ad entrare o permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore stesso – l’esercizio di attività lavorativa, prevedendo il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno “per assistenza minore”, che abilita allo svolgimento di attività lavorativa per la durata dell’autorizzazione.
Un ulteriore articolo aggiuntivo al Testo Unico (articolo 29-bis) disciplina il ricongiungimento familiare dei rifugiati. Esso può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri.
Per il ricongiungimento familiare dei rifugiati non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi, come del resto già previsto dalla disciplina vigente.

2) Decreto legislativo riguardante “Recepimento della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo“.

Il secondo decreto legislativo approvato recepisce una direttiva comunitaria del 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La direttiva, in sostanza, dice che gli immigrati che soggiornano regolarmente da almeno cinque anni in un Paese dell’ Unione acquistano, in presenza di determinate condizioni, uno status giuridico particolare, che attribuisce loro ulteriori diritti rispetto agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

I requisiti per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo sono:
a) tempo minimo di permanenza regolare nel territorio dello Stato: cinque anni di permesso di soggiorno. La vecchia disciplina prevedeva invece una permanenza sul territorio di sei anni.
b) reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo, come già previsto dalla disciplina vigente
Nell’ipotesi in cui la richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo è presentata anche per i familiari è previsto l’ulteriore requisito dell’alloggio, la cui idoneità è da dimostrare attraverso la sua rispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica ovvero ai requisiti igienico-sanitari accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. In tal modo viene eliminata una potenziale disparità di trattamento tra stranieri residenti in una Regione piuttosto che in un’altra.
Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Vengono esclusi dal riconoscimento dello status gli stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.