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Ricongiungimento – Diniego del visto ai sensi della nuova normativa dopo il rilascio del nulla osta (vecchia normativa)

a cura dell'Avv. Marco Paggi

Se le norme contenute nel pacchetto sicurezza ledono alcuni tra i diritti fondamentali riconosciuti e tutelati sia a livello costituzionale sia dalla normativa internazionale, ricordiamo anche che il diritto di vivere in famiglia è stato già seriamente compromesso dalle modifiche intervenute con la il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008, in vigore dal 5 novembre 2008, che ha introdotto delle notevoli restrizioni per quanto riguarda l’esercizio al diritto alla ricongiunzione famigliare, con particolare riguardo al ricongiungimento con i genitori a carico del lavoratore straniero regolarmente soggiornante.

Con il decreto legislativo n. 160, di fatto, i genitori a carico sono stati messi in una condizione di non poter più essere ricongiunti, di non poter più raggiungere i loro familiari che vivono regolarmente in Italia e che dimostrano di poterli mantenere e ospitare presso un alloggio idoneo, se non rispondendo a condizioni assolutamente improbabili.
Si chiede ora di dimostrare, anche nel caso del genitore ultrasessantacinquenne, che non vi siano figli viventi nel paese di provenienza (quindi di dimostrare il loro soggiorno all’estero) e che comunque, anche se vi fossero, si debba dimostrare la loro totale incapacità di provvedere al sostentamento dei genitori per gravi e documentati motivi di salute. Si chiede quindi che i figli, qualora presenti nel paese d’origine, siano invalidi.

Le ipotesi in cui il genitore di un lavoratore immigrato regolarmente soggiornante può arrivare dall’estero sono veramente rarefatte, limitate all’inesistenza di altri figli nel paese d’origine, circostanza questa che è piuttosto rara, riferita alla realtà di molti paesi di questo mondo.

Ma non solo questa norma ha introdotto una seria restrizione alla ricongiunzione familiare, la sua interpretazione infatti, l’applicazione di queste nuove disposizioni, risulta ulteriormente restrittiva.
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Una circolare del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2008 ha fornito indicazioni operative agli uffici proprio con riguardo all’interpretazione ed alle applicazioni della nuova normativa ed ha soprattutto precisato una cosa: i nulla osta, ovvero le autorizzazioni alla ricongiunzione familiare, rilasciate sotto la vigenza della vecchia legge, continuavano a produrre effetti validi.
Il testo della circolare dice che: “per quel che concerne le domande presentate ed ancora in istruttoria e per le quali non sia stata ancora acquisita la documentazione, all’atto della convocazione, dovrà essere attestato dall’interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa”.
La circolare insomma specifica che la nuova normativa si applica al massimo a quelle domande per le quali ancora non c’è stata la consegna della documentazione allo sportello unico escludendo tutte le altre.

Il decreto legislativo n. 160 non ha introdotto nessuna norma di carattere retroattivo e quindi, in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, si deve ritenere che l’autorizzazione alla ricongiunzione familiare rilasciata prima, deve produrre i sui effetti anche dopo la modifica delle norme, anche se a suo tempo l’autorizzazione all’ingresso era stata rilasciata in presenza di requisiti che la nuova legge non considererebbe più validi per la ricongiunzione familiare.
Se è stata autorizzata la ricongiunzione familiare di un genitore che, pur avendo degli altri figli nel paese d’origine ( la vecchia legge lo consentiva), una volta cambiata la legge, questa autorizzazione deve continuare a produrre i suoi effetti. Questo ci sembra di poter capire da una corretta lettura della circolare del 28 ottobre del 2008 del Ministero degli Interni che indica di applicare i nuovi requisiti solo alle pratiche ancora in corso di istruttoria, cioè quando lo sportello unico non ha ancora rilasciato il nulla osta.

Nel caso a noi segnalato, il Consolato generale italiano di Casablanca, ufficio visti, comunica che il rilascio del visto d’ingresso per motivi familiari è respinto perchè la richiesta riguarda la ricongiunzione familiare di una persona che non avrebbe più i requisiti in base alla nuova legge. Nel caso specifico si tratta di un genitore ed il provvedimento del Consolato italiano di Casablanca del 20 gennaio 2009 pretende di applicare retroattivamente le modifiche legislative.

Un breve escursus cronologico
Il decreto legislativo 160 è del 3 ottobre 2008, ed è poi entrato in vigore il 5 novembre 2008. Da quel momento in poi valgono quindi diversi tipi di requisiti per i ricongiungimenti familiari: i genitori a carico non possono più arrivare in Italia se non dimostrano di non avere nessun figlio vivente nel paese d’origine. Nel caso a noi segnalato la persona ottiene il nulla osta alla ricongiunzione familiare dallo Sportello Unico prima dell’entrata in vigore della nuova legge, ai sensi quindi della vecchia normativa, essendoci nel paese d’origine altri figli viventi.
La circolare del Ministero dell’Interno menzionata precisa implicitamente che, se il nulla osta è già stato rilasciato, questo continua a produrre degli effetti: In questo caso il nulla osta era stato rilasciato prima del 5 novembre 2008, in data 13 ottobre 2008 e l’interessato ha inviato il nulla osta al proprio genitore nel paese di provenienza. Questi si è presentato presso il Consolato italiano di Casablanca chiedendo il visto d’ingresso, ma il Consolato italiano di Casablanca ha negato il 20 gennaio il visto d’ingresso sostenendo che i requisiti ai sensi dei quali era stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso non erano più validi e non rientrando nei nuovi requisiti previsti dalla normativa, il genitore non avrebbe potuto fare ingresso in Italia. Si tratta di una applicazione retroattiva di una legge che non può essere applicata retroattivamente.

Immaginiamo che il ragionamento degli all’ufficio del Consolato italiano sia stato di questo genere: “per noi il procedimento non si conclude finchè non viene rilasciato il visto d’ingresso, di conseguenza, finchè noi non decidiamo di rilasciare il visto d’ingresso si deve tener conto della legge applicabile. Si applica quindi al procedimento amministrativo la legge applicabile e vigente nel momento in cui di conclude il procedimento amministrativo”. Il Consolato italiano può aver ritenuto, ma a nostro avviso ha sbagliato, che il procedimento non ancora concluso fosse da determinare sulla base dei requisiti previsti dalla nuova legge, pervenendo così ad un rifiuto.
In realtà questo risulta palesemente in contrasto con quanto scritto e prescritto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2008 e ci sembra anche in contrasto con quanto si può ricavare pacificamente dalla legge. Il procedimento al ricongiungimento familiare inizia e finisce con la richiesta del rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico competente, il rilascio del visto d’ingresso è un atto dovuto, è un atto puramente esecutivo, non è altro che la produzione di un effetto dato dall’autorizzazione già acquisita. Sostenere quindi che il procedimento non è concluso finchè non viene rilasciato il nulla osta e si concluderà solamente quando il consolato italiano avrà finito di decidere il rilascio o meno del visto d’ingresso, a nostro avviso è sbagliato ed in contrasto con quanto è stabilito dalla circolare del Ministero dell’ Interno.

Specifichiamo meglio:
se è vero che il procedimento per la ricongiunzione familiare si divide in due fasi, quella del rilascio del nulla osta (sportello unico) e quella del rilascio del visto (consolato), è vero anche che il secondo è un atto strettamente consequenziale al primo, un atto cioè che trae la sua legittimità dal rilascio del nulla osta che apre il procedimento. Un procedimento aperto con il rilascio del nulla osta ai sensi della vecchia normativa non può quindi poi prevedere il rilascio del visto ai sensi di una normativa diversa da quella secondo la quale è stato dato il via al procediemnto.

La situazione è alquanto paradossale e ci sembra sostanzialmente ingiusta, oltre che dal punto di vista giuridico alquanto discutibile. Naturalmente non possiamo fare altro che invitare la persona interessata che ci ha segnalato e documentato questo caso a promuovere un ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente che, in questo caso, in base all’art 30 del Testo Unico sull’immigrazione è il giudice ordinario del luogo di residenza o di domicilio della persona che ha chiesto ed ottenuto il nulla osta alla ricongiunzione familiare, naturalmente ricordiamo soprattutto all’interessato di farci sapere l’esito di questo provvedimento giudiziario perchè sarà bene utilizzarlo e socializzarlo per quanti altri abbiano problemi di questo genere.

Vedi anche:
Ricongiungimento familiare – Il commento alle nuove norme
Ricongiungimento – Le domande già acquisite vagliate con i vecchi criteri
Circolare del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2008