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a cura dell'Avv Angelo Massaro

Ricongiungimento – Illegittimo il diniego del visto ai sensi della nuova normativa (d. lgs 160/2008) se il nulla osta è stato rilasciato prima del 5 novembre 2008

Nuova sentenza conferma un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale

Nei due decreti del Tribunale di Imperia del 19.09.2009 e del 30.12.2009 si ribadisce l’orientamento già enunciato nella recentissima Corte d’Appello di Milano 8 gennaio 2010 e nella Corte d’Appello di Firenze 12.06.2009 (come in altre pronuncie sotto elencate) secondo cui ai sensi dell’art. 29 comma 7 ultimo periodo del Testo Unico Immigrazione “Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.

Possono, quindi, ravvisarsi due fasi ben distinte nel procedimento : la prima delle quali, rientrante nella competenza della Prefettura-UTG, è finalizzata, anche tramite l’acquisizione del parere della questura, alla verifica della sussistenza dei requisiti, e la seconda, di competenza dell’autorità consolare, di natura conseguenziale, finalizzata a dare attuazione al nulla osta con il rilascio del visto, previo accertamento della autenticità della documentazione.
Risulta quindi evidente come l’autorità consolare non abbia alcuna discrezionalità circa la valutazione della sussistenza dei requisiti, e debba rilasciare il visto se il nulla osta è stato rilasciato sulla base di documenti autentici.
Ne consegue che il provvedimento finale della prima fase, dotata di una propria autonomia, è correttamente adottato sulla base della disciplina in quel momento vigente, mentre la nuova disciplina circa i requisiti non avrebbe potuto portare al diniego del visto, proprio in quanto l’autorità consolare, priva di competenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti, non aveva ragione di far uso della normativa sopravvenuta.

Decreto del Tribunale di Imperia del 19 settembre 2009
Decreto del Tribunale di Imperia del 30 dicembre 2009
Decreto della Corte di Appello di Milano dell’8 gennaio 2010
Ordinanza del Tribunale di Perugia n. 2233 del 27 novembre 2009
Sentenza n. 1227 del 29 maggio 2009 Tribunale di Torino
Ordinanza del Tribunale di Savona del 04 maggio 2009