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Ricongiungimento – Illegittimo il diniego del visto per i nulla osta rilasciati prima del 5 novembre

Una ordinanza del Tribunale di Savona chiarisce la spinosa questione

Con una ordinanza del 4 maggio 2009, il Tribuinale di Savona, chiarisce la spinosa questione, sollevata da più parti, relativa ai rilasci del visto per ricongiungimento familiare dopo il 5 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008.

In molti casi infatti, nonostante il procedimento si fosse già perfezionato con il rilascio del nulla osta, ai sensi della vecchia normativa, al momento del ritiro del visto, se successivo al 5 novembre, le ambasciate ritenevano di dover verificare i requisiti ai sensi della nuova normativa introdotta, considerando quindi il rilascio del visto un atto non consequenziale al rilascio del nulla osta.

Se è vero che il procedimento per la ricongiunzione familiare si divide in due fasi, quella del rilascio del nulla osta (sportello unico) e quella del rilascio del visto (consolato), è vero anche che il secondo è un atto strettamente consequenziale al primo, un atto cioè che trae la sua legittimità dal rilascio del nulla osta che apre il procedimento. Un procedimento aperto con il rilascio del nulla osta ai sensi della vecchia normativa non può quindi poi prevedere il rilascio del visto ai sensi di una normativa diversa da quella secondo la quale è stato dato il via al procedimento.
Anche la circolare esplicativa diramata dal Ministero dell’Interno il 28 ottobre 2008 confermerebbe questa interpretazione stabilendo che solo le domande presentate ed ancora in istruttoria e per le quali non sia stata ancora acquisita la documentazione, all’atto della convocazione, dovrà essere attestato dall’interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.

Il Tribunale di Savona si è occupato di questo argomento.
La vicenda ha visto protagonista una signora albanese che in data 5 gennaio 2009 si è vista negare dall’ambasciata italiana di Tirana il visto di ingresso per ricongiungimento familiare con la motivazione secondo cui, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 3 ottobre 2008 n. 160, erano venuti meno i requisiti per il rilascio del visto (la signora aveva altri figli ancora residenti in Albania).

La figlia, che il 28 marzo 2008 aveva fatto richiesta di ricongiungimento familiare in favore della madre, aveva ottenuto dalla Prefettura di Savona l’agoniato nulla osta in data 2 ottobre 2008. Contro la decisione dell’ambasciata ha fatto ricorso al Tribunale di Savona, che lo ha accolto.

Ordinanza del Tribunale di Savona del 4 maggio 2009

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa

Sull’argomento vedi anche:
Ricongiungimento – Diniego del visto ai sensi della nuova normativa dopo il rilascio del nulla osta (vecchia normativa)
Ricongiungimento – Le domande già acquisite vagliate con i vecchi criteri
Ricongiungimento familiare – Il commento alle nuove norme