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Ricongiungimento – Le domande già acquisite vagliate con i vecchi criteri

di Paolo fasano

La circolare del 28/10/2008 da indicazioni precise su come trattare le istanze di ricongiungimento familiare già presentate al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 160 del 3 ottobre 2008. Stabilisce, infatti, per le domande già inoltrate telematicamente, come elemento discriminante, per l’applicazione delle nuove disposizioni, il momento della convocazione presso il SUI, in linea con la nuova procedura elettronica in vigore da aprile 2008, in quanto è da quella data che l’ufficio acquisisce la documentazione e inizia il decorso dei 90 gg. (ora 180) di durata del procedimento (v. circolare del 4 aprile 2008 prot.1575). Pertanto i cittadini che hanno presentato l’istanza di ricongiungimento familiare, ma non sono stati ancora convocati dal SUI territorialmente competente, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa, mentre per quelli che al 5 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto) hanno già consegnato la documentazione, con conseguente avvio dell’iter (decorso dei 90 giorni, etc.), varranno le disposizioni antecedenti al decreto 160/2008.
In assenza di espresse disposizioni transitorie questa precisazione del Ministero degli Interni mi sembra dettata dal buon senso. D’altra parte le enormi difficoltà di accesso dei cittadini stranieri negli uffici competenti, per i procedimenti amministrativi relativi all’ ingresso/ soggiorno (rinnovi titoli di soggiorno, rilascio visti di ingresso, istanze di nulla osta al ricongiungimento familiare, etc.), sono tristemente note a tutti. Quando era in vigore la famigerata procedura di validazione dei documenti attestanti i rapporti di parentela (prima della presentazione dell’istanza), il Ministero dell’Interno e degli Esteri dovettero intervenire con una esplicita circolare per precisare che la minore età dei figli ricongiungendi doveva essere posseduta dagli stessi al momento della richiesta di appuntamento per la presentazione dell’istanza di validazione sull’atto di nascita, ben sapendo che tra la richiesta di accesso e l’effettivo ingresso negli uffici consolari potevano passare moltissimi mesi se non anni.