Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ricongiungimento familiare – Il Tribunale rileva l’errato convincimento della Questura di Genova circa l’insussistenza dei requisiti previsti per il rilascio del PdS per Motivi Familiari

Tribunale di Genova, ordinanza del 22 febbraio 2021

In data 21.05.2019 veniva emesso,dalla Questura di Genova, un provvedimento di diniego del rilascio del “Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari” nei confronti di un cittadino di origini georgiane, in seguito all’istanza reiterata presentata dallo stesso, alla suindicata Amministrazione, in data 14.02.2018.
Il Decreto di diniego veniva motivato sulla base della mancata risultanza di un Visto di Ingresso in possesso del ricorrente, il quale, per la Questura di Genova risultava altresì sprovvisto di alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, come previsto dall’art. 3 lett.a d.lgs. 286/1998 nonché degli altri requisiti indicati dagli artt. 29-30 del predetto d.lgs.
Tale provvedimento di diniego veniva tempestivamente impugnato dall’istante dinanzi al Tribunale Civile di Genova, il quale, con l’ordinanza del 22.02.2021, notificata al ricorrente in data 04.03.2021, accoglieva il ricorso avverso il diniego di rilascio del “Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari”.

Preme evidenziare, ​in primis, che a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, il ricorrente risultava in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di merito. In particolare il ricorrente disponeva inoltre dell’alloggio della moglie, la quale prestava stabile attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato; l’istante disponeva altresì di un Visto di Ingresso rilasciato dall’Autorità Lituana, in data 25.03.2017, sin dal suo ingresso in territorio nazionale, corredato da un timbro delle Autorità Ungheresi da cui desumere ch’egli non fosse entrato in Italia prima del 15.04.2017. Inoltre il ricorrente presentava, in data 26.05.2017, presso la Questura di Udine, la Dichiarazione di Cessione di Immobile che in tale caso poteva ritenersi equivalente alla Dichiarazione di Presenza al fine di segnalare la propria presenza sul territorio nazionale.

Nella costituzione in giudizio l’Amministrazione Resistente rilevava inoltre la sussistenza, in capo al ricorrente, di una serie di reati contro il Patrimonio, riferiti tutti all’anno 2017. Sul punto si evidenziava come nessuno di essi rientrasse nell’elenco di cui all’art. 20 D. L.vo 30/07 e che, in merito alla pericolosità sociale in tema di immigrazione, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19337 del 29/09/2016, ha ritenuto che:​ “la valutazione della pericolosità sociale” del coniuge straniero di cittadino italiano (…) deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell’art. 20 D. L.vo 30/07, potendo essere desunta anche dalla commissione di reati che ledono o mettono in pericolo l’integrità fisica.”.
Sulla scorta di tale principio, l’Autorità Giudiziaria rilevava che sulla base della​ “particolare situazione personale e familiare del ricorrente ed in considerazione della sua pericolosità, che appare in oggi senz’altro molto attenuata, debba nella specie prevalere il dovere di salvaguardia dell’unità familiare e che quindi il ricorso debba essere accolto, annullando, conseguentemente, il provvedimento impugnato”.

In conclusione, il Tribunale Civile di Genova rilevava l’errato convincimento della Questura di Genova circa l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge a sostegno dell’istanza del ricorrente e, per i motivi su esposti, accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente annullando, per l’effetto, il provvedimento di diniego.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Genova, ordinanza del 22 febbraio 2021