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Ricongiungimento familiare – L’Ambasciata non può arbitrariamente definire la fittizietà del matrimonio

Tribunale di Roma, ordinanza dell'11 gennaio 2018

Un’ordinanza del Tribunale di Roma in materia di impugnazione di diniego di visto al ricongiungimento familiare.

Il Giudice annulla il diniego, sottolineando che la prova del matrimonio fittizio/di comodo non può e non deve essere presuntiva.
Le deduzioni della resistente e le motivazioni del diniego al rilascio del visto appaiono più osservazioni formali e non sostanziali, dettate dal timore di un potenziale matrimonio di comodo o di natura simulata, di cui tuttavia, non viene fornita alcuna prova“.

Il Giudice rileva, inoltre, che l’elemento del matrimonio combinato attiene alla struttura sociale tradizionale del paese di provenienza degli sposi (Etiopia), e non è elemento sufficiente a presumere la fittizietà del vincolo.

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Tribunale di Roma, ordinanza dell’11 gennaio 2018