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Ricongiungimento familiare – L’unità familiare prevale sopra di tutto anche quando si tratta di individuare la competenza della Rappresentanza diplomatica all’estero

Tribunale di Roma, ordinanza del 15 maggio 2017

Un’ordinanza del Tribunale civile di Roma, prima sezione civile, del 15.05.17, con la quale si accoglie il ricorso in tema di ricongiungimento familiare.

Il procedimento veniva proposto da un cittadino somalo regolarmente soggiornante in Italia a seguito del riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, il quale chiedeva di ricongiungersi con la moglie e la figlia piccola. Quest’ultime si erano rifugiate in Sudan a seguito della fuga dalla Somalia e avevano regolare soggiorno e residenza in Sudan.
Per tale motivo, il ricorrente nella sua domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare individuava quale Rappresentanza italiana diplomatica all’estero al rilascio del visto ai familiari quella in Sudan, Khartoum. Tale Rappresentanza veniva individuata anche dalla Prefettura di Ascoli Piceno che provvedeva al rilascio del nulla osta.
In seguito, l’Ambasciata italiana in Sudan si dichiarava, con un provvedimento apodittico e inviato via mail proprio allo scadere del termine di sei mesi di validità del nulla osta, incompetente territorialmente, invitando il ricorrente e i suoi familiari a rivolgersi all’Ambasciata italiana in Kenya, competente secondo le direttive del Ministero Affari Esteri a sbrigare la pratiche per i cittadini somali non essendoci una Rappresentanza italiana in Somalia.
Veniva predisposto ricorso davanti al Tribunale civile di Roma affinché si pronunciasse sulla competenza della Ambasciata di Sudan quale Ente predisposto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare in base alla residenza dei congiunti. La competenza di instaurazione del giudizio davanti al Tribunale civile veniva individuata in base al fatto che il Ministero degli affari Esteri ha sede a Roma, non entrando nel merito del lavoro svolto dalla Prefettura di Ascoli Piceno per quanto riguarda il nulla osta al ricongiungimento.
Si costituiva la controparte, tardivamente, la quale eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello dell’Ascoli Piceno, eccezione respinta dal Tribunale per via della tardività della costituzione della controparte.

In definitiva, il Tribunale di Roma ribadiva la competenza dell’Ambasciata di Khartoum, Sudan, quale ente per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare, facendo prevalere sopra di tutto l’unità familiare anche quando si tratta di individuare la competenza della Rappresentanza diplomatica all’estero e ciò non è chiaro dalla norma ma può ben essere interpretata dalle prove e le circostanze del caso di specie, per cui, tra l’altro in sede di giudizio era stato provato con i certificati di residenza della moglie e della figlia del ricorrente in Sudan.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 15 maggio 2017