Purtroppo la ricongiunzione famigliare in favore della sorella non è un diritto, anche nel caso di cittadini italiani e, quindi, da questo punto di vista, la risposta è negativa.
La cosa che merita nota è che il Testo Unico sull’Immigrazione all’art. 19, comma 2, lett.c), stabilisce che nel caso in cui si tratti di una persona già presente in condizioni irregolari, che convive con una cittadina italiana parente entro il quarto grado, scatta il divieto di espulsione e il correlativo obbligo di concedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. In altre parole, poiché la sorella è per legge parente di secondo grado rispetto all’interessata, se vi fosse già la convivenza in Italia tra queste due persone, l’interessata potrebbe andare – naturalmente documentando il rapporto di parentela con certificato di nascita legalizzato presso il Consolato italiano del paese di provenienza – direttamente in Questura e chiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido anche per lavoro.
Viceversa, trovandosi all’estero, non ha il diritto di chiedere il visto d’ingresso per ricongiunzione famigliare.
Per esempio, nel caso di ingresso per turismo, se l’interessata entro la scadenza del permesso di soggiorno per turismo, o anche successivamente alla scadenza dello stesso, si fosse trattenuta in Italia a convivere con la sorella cittadina italiana, avremmo avuto un caso di diretta applicazione dell’art. 19 del Testo Unico sull’immigrazione sopra riportato e, quindi, di pacifica legittimazione per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
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