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Riconosciuta la protezione speciale per ragioni di particolare vulnerabilità dopo la manifesta infondatezza della Commissione

Tribunale di Salerno, decreto dell'1 aprile 2020

Una pronuncia del Tribunale di Salerno accoglie la domanda di protezione speciale (di durata biennale) ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 comma 6 del D. lgs. 286/98 (nella formulazione vigente alla data di presentazione della domanda di protezione) e dell’art. 1 comma 9 del D. L. 113/2018.

Esaminando il caso di specie, il Giudice ha escluso la possibilità di riconoscere qualsiasi forma di protezione sussidiaria. Nella valutazione della condizione di vulnerabilità del richiedente, necessaria per esaminare la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari (ora permesso speciale ex D.L. 113/2018), si è fatto riferimento alla condizione di salute dell’istante.

A fronte delle certificazioni mediche rilasciate dall’ASL Napoli 3 e dall’INPS, attestanti la sussistenza di un ritardo mentale non lieve ma “di grado moderato”, è apparso evidente come tale situazione di disabilità integri una situazione di vulnerabilità particolare. Nel caso specifico non sono stati riscontrati i presupposti per le forme tipiche di protezione, nonostante ciò l’istante va adeguatamente tutelato per evitare verosimili e gravi ripercussioni alla sua salute fisica e psichica, laddove fosse costretto al rimpatrio.

Il riconoscimento della protezione umanitaria è avvenuto secondo la normativa vigente prima del D. L. 113/2018 perché l’istante è entrato in Italia nel mese di ottobre 2016 ed è di tutta evidenza che i motivi di salute già sussistevano al momento dell’entrata in vigore della normativa.

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Tribunale di Salerno, decreto dell’1 aprile 2020

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