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Riconosciuta la protezione umanitaria al richiedente asilo della Guinea. Le motivazioni del diniego della Commissione risultano da un copia/incolla errato

Tribunale di Firenze, ordinanza del 13 marzo 2018

Con l’ordinanza del 13 marzo 2018, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto ad un cittadino della Guinea il diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente era fuggito dal proprio Paese dopo che, nel febbraio 2014, aveva partecipato ad una manifestazione antigovernativa, in seguito alla quale vi furono numerosi arresti e sparizioni. La Commissione territoriale non si era mostrata particolarmente attenta nell’esame della domanda di protezione internazionale. Aveva infatti reso una motivazione del tutto abnorme e disancorata dalle ragioni esposte dall’istante nel corso dell’audizione.
Quest’ultimo era stato infatti indicato, nell’impugnato provvedimento, come richiedente di nazionalità senegalese, sposato e con prole, pur avendo lo stesso precisato, nel corso dell’audizione, di essere celibe e senza figli.

Secondo l’Autorità amministrativa, inoltre, la questione in esame riguardava una problematica di natura familiare, mentre in realtà – come accertato nell’ordinanza – il richiedente aveva “lasciato la patria nel timore di essere perseguitato per aver partecipato ad una manifestazione organizzata dal partito di opposizione” (in buona sostanza, le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale erano state affidate ad un file errato e/o ad un copia – incolla mal riuscito).

Il Tribunale di Firenze, dopo aver opportunamente disposto l’audizione del ricorrente, pur rigettando la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico e quella di protezione sussidiaria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno umanitario.
A tale conclusione, il Giudice fiorentino è giunto evidenziando, anzitutto, la funzione residuale svolta dalla protezione ex art. 5 , comma 6° del D.lgs 286/1998.
Lo stesso Giudice , dopo preso atto, in base alle notizie acquisite dalle fonti più accreditate (ultimo rapporto di Amnesty international) della situazione di instabilità tuttora presente in Guinea, ha anche dato la giusta rilevanza al serio percorso di integrazione, linguistica e sociale , intrapreso dal richiedente (il quale, nel corso della fase istruttoria, aveva dimostrato di svolgere attività di volontariato, di giocare in una squadra di calcio dilettantistica e di seguire continuativamente un corso per l’apprendimento della lingua italiana).

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Tribunale di Firenze, ordinanza del 13 marzo 2018