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Ricorso per Cassazione: accoglimento dell’istanza per la sospensiva per richiedente asilo del Pakistan

Tribunale di Lecce, ordinanza del 12 settembre 2018

Il caso riguarda la vicenda di un cittadino pakistano della regione del Punjab diniegato in primo grado e ricorrente in Cassazione.
Come previsto dalla “riforma Minniti-Orlando” (D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 convertito nella legge n. 46/17), il ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale, non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

Pertanto, il difensore ha depositato specifica istanza presso il Tribunale di Lecce (Sezione immigrazione e protezione internazionale ), e visti, gli art. 35 bis del d.lgs. 25/2008 e 737 c.p.c, i “fondati motivi” in ragione dei quali il Giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti dei provvedimenti portati all’attenzione della Suprema Corte. In particolare, sono state indicate le ragioni per le quali un’eventuale espulsione verso il Paese di origine non solo avrebbe esposto i richiedenti ad un grave e irreparabile danno per l’incolumità personale, ma anche all’impossibilità di accedere ad una tutela effettiva.

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Tribunale di Lecce, ordinanza del 12 settembre 2018