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Ridotto a schiavo nel suo paese il giudice gli riconosce lo status di rifugiato

Tribunale di Firenze, ordinanza del 15 maggio 2018

Una sentenza storica, che mette in luce come in alcuni paesi persistono condizioni di schiavitù: il Giudice, evidenziando come la riduzione in schiavitù costituisca una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare, di un diritto per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell’uomo (che rimanda all’art. 4, paragrafo 1, per cui “Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù”), accoglie la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

E’ noto che nel mondo persistono diversi tipi di schiavitù e lavoro forzato. In Africa il fenomeno è assai diffuso e il Gambia non è un’eccezione. Al contrario ci sono testimonianze assai simili a quelle del ricorrente che descrivono una realtà fatta di costrizioni e fatica, con famiglie di schiavi che hanno generato schiavi a loro volta costretti a lavorare a casa dei padroni fin da piccoli.
In definitiva, sussiste un fondato timore per il ricorrente di essere perseguitato per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale in caso di rientro in Gambia, alla luce della sua condizione di schiavo, che, come detto, appare credibile alla luce della narrazione e del contesto di provenienza.

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Tribunale di Firenza ordinanza del 15 maggio 2018