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Riflessione sulla regolarizzazione annunciata dal ministro Ferrero (2)

Note a cura dell’Avv. Gianfranco Di Siena che ringraziamo per il contributo inviatoci.

La attuale legge sulla immigrazione contiene già in sé i mezzi per risolvere il problema delle 300.000 domande eccedenti le quote ( 170.000 ) autorizzate a sensi del Decreto Flussi 2006.

Si argomenta che gran parte dei suddetti 300.000 lavoratori extracomunitari richiesti fosse già in Italia.

Supponiamo che ciò sia vero e che ( come suggerito da qualcuno ) i carabinieri ( trasformandosi in Gestapo, con evidente dispregio dei compiti e delle tradizioni dell’ Arma) fossero intervenuti durante le code del 14 Marzo 2006 presso gli Uffici postali ed avessero fermato i supposti clandestini.

In sede di convalida del provvedimento del Questore con il quale fosse stato disposto l’ accompagnamento alla frontiera, sarebbero spuntate fuori le domande di assunzione (con l’ indicazione del datore di lavoro – del Contratto Collettivo Nazionale applicato – dell’ alloggio idoneo, ecc.) e si sarebbe accertato, così, che colui che avrebbe dovuto essere espulso è in sostanza un lavoratore extracomunitario che ha già un lavoro regolare ed alloggio idoneo: il Giudice di Pace, anche per motivi di economia processuale, avrebbe dovuto negare la convalida in quanto, a sensi dell’ art. 5 (” Permesso di soggiorno “), comma 5

” Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili “.

Nel caso in esame il Giudice di Pace, anche per motivi di economia processuale, avrebbe dovuto vagliare i nuovi elementi ( datore di lavoro con la indicazione del contratto in ossequio ai requisiti propri dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – idoneità dell’ alloggio ecc. ) che avrebbero potuto legittimare il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed, in caso positivo, avrebbe negato la convalida.

Se sono presenti tutti i requisiti al memento richiesti per ottenere il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno, ci sentiamo di dire che la mancata richiesta od il mancato rinnovo del permesso di soggiorno configurano quelle ” irregolarità amministrative sanabili ” di cui parla il sopraesteso comma 5.

Nella ipotesi descritta, quindi, è la stessa legge sulla immigrazione, in sede di tutela di principi fondamentali quali il collegamento tra posto di lavoro – idoneità dell’alloggio ecc. e permesso di soggiorno, che consente la concessione del permesso di soggiorno a tutti i lavoratori extracomunitari che, se pur presenti nel territorio della Repubblica in modo irregolare, hanno diritto ad ottenere il permesso di soggiorno a sensi della normativa vigente.

Il fatto di essere ” irregolari ” non inficia il principio secondo cui deve farsi riferimento alla situazione attuale dell’ interessato ( vedi altresì giurisprudenza ).””