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Rigetto dell’istanza di sospensiva proposta dall’Avvocatura – Unità Dublino nelle more del giudizio di Cassazione

Tribunale di Roma, decreto del 12 gennaio 2021

Un rigetto dell’istanza di sospensiva chiesta dall’Avvocatura dopo aver proposto ricorso per Cassazione avverso un decreto di accoglimento del Tribunale di Roma, che ha ritenuto la competenza dell’Italia per violazione degli obblighi informativi dell’Unità Dublino.

L’Avvocatura, e dunque l’Unità Dublino, ritiene che vi siano fondati motivi che legittimano la richiesta sospensione degli effetti della sentenza impugnata, ossia “La perdurante efficacia del decreto di accoglimento emesso dal Tribunale adito, impugnato per Cassazione dall’Amministrazione, comporterebbe l’obbligo in capo all’Unità Dublino di decretare la competenza italiana a decidere della domanda di protezione internazionale in questione“.
Questo priverebbe di interesse la stessa proposizione del ricorso per Cassazione e determinerebbe la conclusione della procedura c.d. Dublino attivata con la domanda di protezione internazionale.

Secondo l’Avvocatura non competeva al Tribunale annullare il provvedimento impugnato rilevando violazioni formali del Reg. CE 604/2013 verificatesi nel corso della procedura, che competeva invece al Paese di primo ingresso che aveva assentito alla procedura di reincarico. Peraltro, avverso i provvedimenti dello Stato indicato come competente che siano contrari alle norme del Sistema europeo comune di asilo o della Carta dei diritti fondamentali UE è riconosciuto all’interessato il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia UE.

Risulterebbe fondata l’istanza di sospensiva sia in relazione al requisito del periculum in mora sia in relazione al requisito del fumus boni iuris e andrebbe sicuramente sospesa l’efficacia del decreto di accoglimento emesso dal Tribunale adito.

Secondo il Tribunale di Roma: “Rilevato che l’amministrazione fonda la propria richiesta sul rilievo che dalla pronuncia di accoglimento del ricorso in primo grado deriverebbe “l’obbligo in capo all’Unità Dublino di decretare la competenza italiana a decidere sulla domanda (di protezione)”, e conseguentemente verrebbe meno l’interesse stesso alla proposizione del ricorso per Cassazione da parte dell’Unità Dublino soccombente;
ritenuto che dal sistema Dublino non si evince la sussistenza di alcun obbligo nel senso indicato dall’amministrazione istante, tanto più che in presenza di una decisione di accoglimento del ricorso in primo grado non può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 29, che introduce un limite temporale per il trasferimento a seguito di una decisione di trasferimento valida ed efficace, e della relativa accettazione da parte dello stato di destinazione;
considerato più in generale che l’art. 3 comma 3 octies del d.lgs. 25/2008, a differenza dell’art. 35 bis del medesimo decreto, non prevede la sospensione degli effetti del decreto camerale pronunciato dal Tribunale ed impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione
“.

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Tribunale di Roma, decreto del 12 gennaio 2021