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Rigetto della richiesta di cittadinanza per presunta carenza del requisito reddituale: il Ministero dell’Interno non ha fatto un corretto uso del potere discrezionale

T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 5059 del 18 aprile 2019

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio interviene sul provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana motivato sul presupposto della carenza del requisito reddituale, affermando che il “il Ministero resistente (…) non ha fatto un corretto uso del potere discrezionale ad esso riconosciuto in quanto il ricorrente ha, in effetti, documentato che l’intero nucleo familiare (in particolare, padre e madre) ha prodotto (…) un reddito complessivo che superava i limiti sopra indicati di euro 11.362,05 (aumentato di euro 516,00 per ogni figlio) (…).”

“Ai fini della concessione della cittadinanza, non vi è dubbio che il riferimento all’elemento reddituale, in disparte tutte le altre valutazioni di carattere discrezionale, debba estendersi all’interno nucleo familiare in quanto ciò che conta è che lo straniero, mirando ad ottenere l’inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, è assoggettato, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con mezzi sufficienti provenienti anche dai familiari conviventi a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali.

Ora, posto che il diniego impugnato si fonda esclusivamente sulla carenza reddituale ovvero su un presupposto di fatto che è stato smentito documentalmente dal ricorrente in sede di partecipazione al procedimento amministrativo, va da sé che lo stesso risulta inficiato da un travisamento che lo rende illegittimo”.

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T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 5059 del 18 aprile 2019