Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Rilascio del p.d.s per per motivi umanitari: tutela il diritto alla salute quale diritto inviolabile a prescindere dalle condizioni reddituali dello straniero

Due sentenze della Corte di Appello di Bologna

Entrambe le sentenze hanno riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione delle gravi condizioni di salute dello straniero.
In ambedue i casi l’impugnazione era determinata dal fatto che i due cittadini stranieri avevano ottenuto esclusivamente il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche (il primo in un procedimento amministrativo instaurato successivamente alla notifica del diniego della richiesta di conversione del titolo da p.d.s. per motivi di lavoro a p.d.s. per motivi umanitari; la seconda nel medesimo procedimento amministrativo, che era stato definito con il rilascio di un p.d.s. per cure mediche in luogo di un p.d.s. per motivi umanitari).
In tutti e due i casi, poi, il permesso per motivi umanitari era stato richiesto direttamente alla questura territorialmente competente, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 5, co. 6, D.Lgs. 286/98 e 11, co. 1, lett. c ter), DPR 394/99.
La Corte di Appello di Bologna ha accolto le impugnazioni proposte avverso le ordinanze con cui il Tribunale di prime cure aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti (per difetto di giurisdizione e, comunque, per assenza di un esplicito rigetto da parte della questura in un caso, per difetto di interesse ad agire, nell’altro).
Nel merito tale diritto è stato riconosciuto ad un cittadino egiziano gravato da seri problemi cardiaci, bisognoso di costanti controlli medici e regolarmente presente in Italia da oltre 25 anni, nell’altro ad una cittadina pakistana la quale, in ragione di un tumore al seno, aveva subito un intervento chirurgico ed era stata sottoposta a cicli di chemioterapia.

Le due pronunce appaiono del tutto condivisibili e, in questo senso, risulta opportuna una sensibilizzazione delle questure, le quali, purtroppo, spesso si rifiutano di accettare simili domande ovvero incanalano le stesse nell’ambito del permesso di soggiorno per cure mediche. Da questo punto di vista, spicca l’accoglimento della tesi che vede i permessi per cure mediche e per motivi umanitari (quest’ultimo nel caso di gravi condizioni di salute) quali titoli nettamente differenti, dei quali solo il secondo è espressione dell’esigenza di tutelare il diritto alla salute quale diritto inviolabile a prescindere dalle condizioni reddituali dello straniero (condizioni invece necessarie invece per l’ingresso e la permanenza per cure mediche ai sensi degli artt. 36 co. 1 t.u. immig. e 44 d.p.r. 394/1999).

Tali risultati sono il frutto di un lavoro congiunto svolto con persone che all’epoca dei ricorsi non possedevano ancora il titolo di avvocato e che hanno seguito le vicende sin dalla loro fase amministrativa. Nel primo caso l’esito positivo è dovuto alla collaborazione con membri dello sportello di consulenza medico-legale Mederì di Bologna, nel secondo caso al lavoro congiunto svolto con la collega Cleo Maria Feoli del Foro di Bologna.

– Scarica le sentenze
Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 2311 del 19 dicembre 2016
Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 2311 del 19 dicembre 2016