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Rilascio del permesso di soggiorno a soggetto che ha commesso un reato rientrante nell’elenco dell’art 380 c.p.p: la valutazione deve tenere in considerazione il percorso rieducativo del cittadino straniero

Corte di Appello di Milano, sentenza n. 4558 del 12 dicembre 2016

La sentenza n.4558/2016 dispone la concessione del permesso di soggiorno ad un cittadino filippino a seguito di una condanna penale per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale civile di Milano che, accogliendo il ricorso dello straniero, aveva ordinato alla Questura di Milano di rilasciare il permesso di soggiorno.

La Questura aveva negato il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno basandosi sul rilievo di ritenere ostativa la condanna dello straniero per maltrattamenti in famiglia, come previsto dall’art 380 c.p.p. Infatti, avverso la Sentenza del Tribunale Civile il Ministero dell’Interno proponeva appello fondato su due fatti che, ad avviso di parte avversa non venivano adeguatamente tenuti in conto dal Giudicante:

– della condanna per un reato ostativo come previsto dall’art 380 c.p.p;

– della prognosi negativa in merito alla pericolosità sociale sancita dal Giudice penale che, infatti non aveva concesso la sospensione condizionale della pena all’imputato incensurato, seppure la pena comminata era inferiore a 2 anni.

La difesa provvedeva ad evidenziare l’avvenuta scelta, da parte dell’assistito, di un percorso rieducativo dei servizi sociali e l’avvenuto riassetto delle relazioni all’interno della famiglia, grazie anche all’intervento educativo domiciliare. La Corte accoglieva la tesi difensiva ponendo in rilievo il bilanciamento effettuato tra la sicurezza pubblica e il diritto alla vita familiare e respingendo quindi, automatismi procedurali e presunzioni di pericolosità assoluta.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene che la presente sentenza profili degli elementi di eccezionalità, non trovandosi esiti similari in giurisprudenza.

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Corte di Appello di Milano, sentenza n. 4558 del 12 dicembre 2016