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Rilascio di Pds UE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino straniero che soggiorni sul territorio nazionale in virtù di un permesso per assistenza minori

TAR della Campania, sentenza n. 766 del 17 febbraio 2020

Un’importante sentenza del T.A.R. Campania Napoli riguardante una cittadina straniera regolarmente soggiornante nel territorio nazionale dal 07/05/2013, allorquando ha ottenuto l’autorizzazione per assistenza minori ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. lgs 286/1998, in forza di un primo decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli del 2012, con rilascio del relativo permesso di soggiorno il 23.06.2013.

Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha concesso alla ricorrente successive autorizzazioni alla permanenza in Italia nell’interesse del figlio minore, il quale vive con la propria madre e con la nonna in un ambiente pulito e confortevole, ed è iscritto regolarmente alle scuole dell’obbligo in un comune campano.

La ricorrente pertanto è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da oltre cinque anni durante i quali ha sempre svolto attività lavorativa come colf, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La ricorrente è inoltre residente – in modo continuativo – nel comune a far data dal 04/10/2013 ed il proprio stato di famiglia è composto dalla stessa, dal figlio minore e dalla di lei madre.

Talché la ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, in data 05 Luglio 2018, ha presentato alla Questura di Caserta, a mezzo p.e.c., istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs 286/1998.

Tuttavia la Questura di Caserta ha negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sulla scorta di tre ordini di motivazioni:

a) l’art. 9 del D.lgs n. 286/1998 comma 3 lettera b) esclude il riconoscimento del particolare status di soggiornante di lungo periodo di coloro che soggiornano in Italia a titolo di protezione temporanea ricomprendendovi anche coloro che sono titolari di permesso per assistenza minori;

b) l’art. 29, comma 6, del T.U.I. prevede il divieto espresso di convertire il permesso di soggiorno per assistenza minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nonostante che il permesso di soggiorno per assistenza minori consenta di svolgere attività lavorativa durante la vigenza dello stesso; che l’art. 14 del D.P.R. n. 394/99 non inserisce nell’elenco dei soggiorni convertibili quello per assistenza minori; che questo orientamento è stato confermato dalla direttiva 2003/109/CE del 25/11/2013;

c) l’istante non possiede i requisiti reddituali previsti dall’art. 9 del D.lgs. 286/1998 per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Avverso il predetto decreto di diniego la mia assistita ha presentato tempestivo ricorso dinanzi al T.A.R. Campania per due ordini di motivi:

– il primo rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1 e 3, del D.lgs 286/1998; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 6, del D.lgs 286/1998; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del D.lgs 286/1998; Violazione e/o falsa applicazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 400/A/2017/12.214.21 del 21.08.2017; Eccesso di potere per carenza di istruttoria; Ingiustizia manifesta; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/1990;
– il secondo rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, del D.lgs 286/1998; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 3, lett. b) del D.lgs. 286/1998; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.lgs 286/1998; Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento; Eccesso di potere per carenza di istruttoria; Violazione e/o falsa applicazione della Legge n°241/1990.

Talché il T.A.R. Campania, nell’accogliere il ricorso della ricorrente, ha riconosciuto la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino straniero che soggiorni sul territorio nazionale in virtù di un permesso di soggiorno per assistenza minori, in presenza di tutti i requisiti prescritti dalla Legge per il conseguimento del titolo di soggiorno richiesto.

Il giudice amministrativo ha pertanto annullato il decreto di rigetto della Questura di Caserta sulla scorta della seguente motivazione: “Il contestato giudizio di insufficienza reddituale non tiene conto del documentato reddito della convivente madre della ricorrente, valutabile ai fini dell’art. 29, comma 3, lett. b) TUI, e per altro anche alla luce della durata dell’iter procedimentale, non risultano valutati i prodotti elementi sopravvenuti ex art. 5, comma 5, del Dlgs 286/1998. Il provvedimento impugnato deve essere annullato per mancanza della valutazione e motivazione dovute in relazione alla concreta situazione di cui si tratta“.

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TAR della Campania, sentenza n. 766 del 17 febbraio 2020