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Rilascio pds a sportivi extracomunitari dilettanti

Commento alla circolare Ministero dell’Interno n. 8/2007

Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 8 del 2 marzo 2007 dedicata al rilascio del permesso di soggiorno a sportivi extracomunitari dilettanti.
Gli sportivi extracomunitari sono sottoposti alla regolamentazione al di fuori delle quote previste dall’art. 27 del T. U., in particolare al comma 1, lettera p che comprende tra i casi particolari di ingresso per lavoro quello degli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica. Il comma 5 bis dello stesso articolo, nel prevedere il contingentamento degli atleti da ammettere in Italia si riferisce agli sportivi professionisti o comunque retribuiti. Il Ministero ha ritenuto di dover precisare che gli sportivi dilettanti, se retribuiti, possono fare ingresso in Italia per svolgere attività sportiva.
Questa precisazione della circolare conferma il contenuto dell’art. 40, comma 16 del regolamento di attuazione del T.U., che stabilisce espressamente che il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Ma, l’articolo 40 comma 16 prende in considerazione, al fine dell’autorizzazione rilasciata dal CONI, non solo la richiesta di ingresso da parte di società sportive per l’assunzione di professionisti, ma anche espressamente per gli sportivi dilettanti.
Il regolamento di attuazione, dunque, prevede già che possano entrare dall’estero lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, quindi non è chiara la ragione per cui il Ministero abbia emanato questa circolare, che non aggiunge nulla a quanto già previsto dal Regolamento.
Il Ministero dell’Interno precisa che la dichiarazione del datore di lavoro – quindi della società sportiva presso la quale si impiega lo sportivo dilettante – deve garantire, oltre che il tesseramento presso la società sportiva stessa, anche l’impegno a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo extracomunitario dilettante. Nel momento in cui lo sportivo, professionista o dilettante giungerà in Italia, a fronte di un visto di ingresso rilasciato in base all’autorizzazione del CONI, dovrà comunque presentarsi allo Sportello Unico per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ma senza dover sottoscrivere – trattandosi di sportivo dilettante che non ha un vero e proprio contratto subordinato – il contratto di soggiorno.
Questi chiarimenti fanno riferimento a disposizioni di legge e del regolamento di attuazione riferite agli sportivi interessati all’ingresso dall’estero.

Viceversa per quanto riguarda l’attività sportiva da parte di chi è già in Italia, munito di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa (un permesso per lavoro subordinato, autonomo, per famiglia, per motivi umanitari, per status di rifugiato) non dovrebbe esservi alcun tipo di limitazione perché, dal punto di vista dell’opportunità di lavoro in qualsiasi settore, comprese la attività sportive, è garantita ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, parità in materia di diritti civili coi cittadini italiani, come stabilisce espressamente l’art. 2 del T.U.
Qualora dovesse verificarsi che società sportive fossero impedite nell’assunzione di sportivi professionisti o dilettanti già regolarmente soggiornanti in Italia, si dovrebbe ritenere illegittimo il provvedimento di diniego e discriminatoria la eventuale manifestazione di volontà della società sportiva di rifiutare l’assunzione o di non proseguire il rapporto in ragione di un’asserita, ma non esistente, impossibilità giuridica di assumere uno sportivo che abbia già un regolare permesso di soggiorno.