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Rilascio permesso di soggiorno e garanzia procedimentale: la Questura dovrebbe collaborare con il cittadino straniero, non ostacolare l’ottenimento del titolo di soggiorno

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 1536 del 31 dicembre 2020

In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di riscontrare, nei casi di minori, in particolare cittadini albanesi, affidati o sottoposti a tutela, insormontabili ostacoli ad ottenere il permesso di soggiorno per affidamento e convertire il predetto titolo autorizzatorio ad altro titolo. Qui un altro caso esemplificativo.

Il ricorrente giungeva in Italia, senza figure genitoriali, ed affidato con atto notarile, da entrambi i genitori, allo zio paterno. Una volta in Italia il minore si recava presso l’abitazione dello zio, il quale avanzava istanza di nomina al Giudice tutelare del Tribunale di Brindisi.
In seguito veniva iscritto presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Brindisi per seguire un corso di alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana, conseguendo il livello A2. Il Giudice Tutelare del Tribunale di Brindisi, ai sensi dell’art. 4 della L. 184/83, dichiarava esecutivo l’affidamento familiare del ricorrente allo zio e lo nominava tutore del minore, affinché si prendesse cura di lui a causa delle pessime condizioni economiche dei genitori.
In virtù del provvedimento del Tribunale di Brindisi, il giovane, ancora minore, richiedeva un permesso di soggiorno per motivi di affidamento.
Medio tempore, il ricorrente, al fine di favorire il suo inserimento sociale ed avviarsi verso un’indipendenza economica, reperiva un lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo presso una locale azienda agricola e reperiva una autonoma abitazione.
In data 20.02.2020 la Questura di Brindisi, del tutto inopinatamente, notificava al ricorrente il provvedimento di archiviazione della domanda di permesso di soggiorno ed erroneamente faceva riferimento ad un permesso di soggiorno per motivi di famiglia anziché per affidamento così come richiesto.
Il predetto provvedimento veniva impugnato per questi motivi:
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis e 21 octies della Legge 241/90.
– Violazione di legge per eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Errata interpretazione delle norme in materia di affidamento familiare.
– Eccesso di potere per carenza dei presupposti ed erroneità nella motivazione in relazione alle situazioni legittimanti la conversione del permesso di soggiorno.
– Violazione dell’art. 4 della L. n. 184/1983.
– Violazione dell’art. 31, comma 1, art. 32 commi 1 del D.Lgs. n. 286/98

Il Tar Puglia – sede di Lecce ripercorrendo fedelmente il ricorso del ricorrente lo accoglie e tra le altre motivazioni osserva in modo definitivo che: “L’assenza di una preventiva comunicazione del preavviso di diniego rende il provvedimento in esame illegittimo, essendo stata pretermessa, nei confronti del ricorrente, una garanzia procedimentale per mezzo della quale avrebbe potuto dimostrare la ricorrenza di elementi fattuali e normativi, anche sopravvenuti, idonei a consentire la concessione del permesso di soggiorno ad altro titolo“.

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T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 1536 del 31 dicembre 2020