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Il termine ultimo è stabilito in 60 gg successivi alla data di scadenza

Rinnovo del Permesso di Soggiorno – Commento all’ Ordinanza n. 838 del 2007 del Tar Lombardia

L’ Ordinanza n. 838 del 2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, adottata recentemente in relazione a un problema specifico verificatosi nel bresciano ma che avrebbe verificarsi anche nel futuro in altre aree del territorio, sospende il provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia che aveva adottato una sua interpretazione circa le modalità di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno e la possibilità di lavorare regolarmente durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Ricordiamo che una Direttiva del 5 agosto 2006 del Ministro dell’Interno aveva precisato, finalmente, ci permettiamo di aggiungere, che durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore conserva tutti i suoi diritti e sicuramente conserva il diritto di proseguire il rapporto di lavoro in corso come pure di costituire un nuovo rapporto di lavoro. La direttiva aveva precisato altresì che il termine ultimo per poter esercitare questo diritto era quello dei sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno.
Chi chiede il rinnovo del permesso di soggiorno, sia entro la scadenza indicata dal permesso stesso, ma al più tardi e non oltre i sessanta giorni successivi dalla data di scadenza, come per altro è previsto dall’art. 13 del Testo Unico sull’Immigrazione, conserva tutti i suoi diritti e quindi può proseguire il rapporto di lavoro come pure può essere validamente assunto da un nuovo datore di lavoro, alla sola condizione che sia in possesso della ricevuta attestante l’avvenuto inoltro della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno nei termini che indicati.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia invece aveva adottato una sua interpretazione che differiva chiaramente, anzi contrastava con l’interpretazione adottata dal Ministero dell’Interno. Secondo la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia il lavoratore avrebbe potuto esercitare questi diritti e quindi proseguire il rapporto di lavoro, come pure costituirne uno nuovo, soltanto se avesse chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno nel rispetto dei termini preventivi e cioè nei 90 o 60 o 30 giorni prima della scadenza.
Quindi chi non avesse rispettato questi termini preventivi, la cui inosservanza per altro non è assistita da alcuna sanzione prevista dalla legge, avrebbe perso la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro o di costituirne uno nuovo.
Nel bresciano era nata una situazione allarmante denunciata con preoccupazione dagli stessi imprenditori per cui, di fatto, si costringevano gli imprenditori a sospendere o addirittura licenziare i lavoratori che non avessero in mano una ricevuta di inoltro della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno recante una data anteriore rispetto alla scadenza del permesso di soggiorno, e questo in palese contrasto con quanto disposto dalla Direttiva del 5 agosto 2006 del Ministero dell’Interno.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, precisa che il parere adottato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia che ha ordinato ai dipendenti ispettori del lavoro di trasmettere la comunicazione di notizia di reato, e quindi di denunciare i datori di lavoro che mantenevano alle proprie dipendenze i lavoratori in queste condizioni, appare in contrasto con la prassi del Ministero dell’Interno e con la consolidata giurisprudenza amministrativa.
Essendo il relativo termine ordinatorio, lo straniero che ha presentato la domanda entro i 60 giorni successivi alla scadenza si considera comunque legalmente soggiornante sul territorio nazionale e quindi può legalmente prestare lavoro nelle more, ovverosia durante la procedura di rinnovo. Per questi motivi il TAR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, su un ricorso che è stato proposto dal patronato Inca-Cgil di Brescia, con l’avvocato Vittorio Angiolini, ha disposto la sospensione del provvedimento e ha ripristinato, almeno temporaneamente, in attesa della sentenza vera e propria, uno stato di diritto.