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Rinnovo del pds – Il termine dei 20 gg per l’adozione del provvedimento finale può essere superato solo per comprovati motivi

Risarcimento del danno solo se il dolo o la colpa dell'amministrazione sono adeguatamente motivate

L’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente,
successivamente alla convocazione dell’interessato per i prescritti accertamenti
fotodattiloscopici, risulta in contrasto con il dovere di concludere il procedimento
con l’adozione di un provvedimento finale entro il termine di 20 gg. previsto
dall’art.5 co. 9 del d.lvo n. 286/98.

Così la Sentenza del Tar Lazio n. 33120 del 3 novembre 2010.

Nella fattispecie in esame, il termine era inutilmente trascorso senza che l’Amministrazione giustificasse la sua inerzia. In particolare, l’Amministrazione non aveva controdedotto alcuna esigenza istruttoria che potesse giustificare l’interruzione o la sospensione del termine di 20 giorni, come per esempio l’esigenza di integrare la documentazione.

Nella stessa sentenza il Tar Lazio ha specificato che per quanto riguarda il risarcimento del danno, la richiesta non può essere avanzata con una formulazione generica senza indicare gli elementi oggettivi della
risarcibilità, in particolare con riferimento alla natura ed all’entità del danno.
La legge 241/1990infatti prevede che l’obbligo di risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’“inosservanza dolosa o colposa
del termine di conclusione del procedimento” deve essewre comprovato in maniera circoscritta

Sentenza del Tar Lazio n. 33120 del 3 novembre 2010