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Commento alla Sentenza del TAR Veneto n. 966 del 13 marzo 2008

Rinnovo del pds – Illegittimo il diniego oltre i 60 gg dalla scadenza se non è comunque intervenuta l’espulsione

a cura dell'Avv. Marco Paggi

La sentenza del TAR Veneto n. 966 del 13 marzo 2008 affronta il caso di un cittadino straniero che ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, ma lo ha richiesto in ritardo. Lo ha richiesto dopo i 60 giorni dalla scadenza del suo permesso di soggiorno ma senza che nel frattempo fosse intervenuto un provvedimento di espulsione. Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno è intervento con l’unico motivo della presentazione tardiva della domanda.

Invece, il TAR Veneto con la sentenza n. 966 del 13 marzo 2008 precisa che non vi è una norma di carattere perentorio, nel senso che i termini che sono previsti dall’art 5 del TU sull’immigrazione, che prevedono che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno debba essere presentata prima della scadenza, non sono termini perentori, perché non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto degli stessi.
Si tratta di termini che sono indicati nella legge unicamente per garantire la tendenziale corrispondenza tra la imminente scadenza del permesso ed il rilascio del nuovo permesso senza che quindi lo straniero sia costretto a rimanere per molto tempo in possesso di una semplice ricevuta. Ma poiché sappiamo che i tempi di rinnovo presso le questure sono molto lunghi è chiaro che anche chi rispetta questi termini per presentare tempestivamente la richiesta di rinnovo è comunque costretto a soggiacere a un lungo tempo di attesa in possesso della sola ricevuta, con tutti gli inconvenienti del caso.
Il termine previsto dall’art. 13 del TU sull’immigrazione, che prevede la possibilità di espulsione per lo straniero che sia in Italia con un permesso scaduto da più di 60 giorni e che non ne abbia richiesto il rinnovo, consente l’espulsione, ma giustamente, dice il TAR Veneto, se non è concretamente adottata e nel frattempo è stata invece presentata una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l’amministrazione è tenuta ad esaminare nella sostanza la domanda di rinnovo e quindi a verificare se ci sono o meno le condizioni per il rinnovo.
Lo straniero rischia l’espulsione se non presenta entro i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso la domanda di rinnovo ma se, anche dopo i 60 giorni, non è colpito da provvedimento di espulsione, può presentare, sia pure tardivamente e a suo rischio, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

E’ quanto è avvenuto in questo caso in cui l’amministrazione non poteva legittimamente rifiutare automaticamente la domanda per il solo fatto che era stata presentata in ritardo senza che nel frattempo fosse stato adottato un provvedimento di espulsione.

L’amministrazione dovrà dunque riesaminare nel merito la richiesta di rinnovo quando l’espulsione sia preclusa per effetto della presentazione della domanda. Quindi la presentazione della domanda, sia pure tardiva, del rinnovo del permesso di soggiorno impedisce che sia contemporaneamente emanato il provvedimento di espulsione.

Nel caso specifico il permesso della durata di due anni era scaduto da 8 mesi ed il provvedimento di espulsione era intervenuto ben 6 mesi dopo la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Se è vero che l’interessato aveva un certo ritardo nel presentare la domanda di rinnovo non si può non sottolineare la scarsa tempestività della stessa Questura che, nel caso specifico, aveva dato un riscontro alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno solo indirettamente adottando contestualmente al rifiuto anche il provvedimento di espulsione a sei mesi di distanza dalla domanda.
La sentenza è nel suo genere innovativa perché si occupa di precisare come non vi sia neanche in questo caso un automatismo tra la scadenza dei 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno e la obbligatoria emanazione dell’espulsione se ed in quanto, sia pure in ritardo, l’interessato presenti la domanda di rinnovo fornita dei requisiti che devono essere valutati a prescindere dal ritardo.
Naturalmente se l’interessato presenta la domanda di rinnovo in ritardo per ragioni che possono essere giustificate è suo interesse giustificare queste ragioni e queste circostanze.
Non di rado avviene che gli interessati presentino la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno perché per esempio stanno lavorando, hanno ottenuto da parte del datore di lavoro la promessa di una assunzione regolare, di essere “messi in regola” e quindi, attendendo di veder regolarizzata la loro posizione lavorativa, tardano a presentare la domanda perché per loro è conveniente, anziché presentare una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, che dura solo 6 mesi e costa tanti soldi, presentare una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro a fronte di un vero e proprio contratto di lavoro. Se, come capita talvolta, il datore di lavoro abusa del suo superiore potere contrattuale tardando, o addirittura rifiutando, l’assunzione regolare e magari ripromettendosi di liberarsi del lavoratore proprio perché privo del permesso di soggiorno, ecco che questa circostanza merita di essere esposta adeguatamente.
Ricordo un caso affrontato circa un anno fa con la Questura di Vicenza con un cittadino straniero che effettivamente aveva tardato a presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno perché aspettava settimana per settimana che il datore di lavoro stipulasse il contratto di lavoro ed il relativo contratto di soggiorno, pur lavorando già da tempo in condizione regolare presso la stessa azienda. In questo caso segnalando specificamente la situazione e promuovendo un accertamento ispettivo, accertando quindi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro, sia pure in condizione irregolare, l’interessato è riuscito a dimostrare la propria perfetta buona fede e a ottenere l’esame della domanda sia pure tardiva di rinnovo del permesso di soggiorno con esito positivo.