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Rinnovo del pds – Illegittimo il diniego per mancanza del parere del Comitato per i minori stranieri

A cura dell'Avv. Alessandra Ballerini

Il caso riguarda un mio Cliente cittadino del Bangladesh che aveva fatto ingresso nel nostro Paese oltre un anno fa quando era minorenne. Subito dopo il suo ingresso il ragazzo veniva ospitato in quanto minore non accompagnato in un centro prima accoglienza minori di Roma ed il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma nominava tutore il sindaco di Roma. Il minore frequentava con profitto e soddisfazione l’Istituto scolastico e conseguiva il diploma di licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione; di seguito si iscriveva presso i Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità della Vita della Provincia di Roma ed otteneva dal Questore un permesso soggiorno per miore età. Successivamente trovava lavoro e sottoscriveva contratto di soggiorno.

Alla scadenza del permesso lo straniero, divenuto maggiorenne chiedeva al Questore il rinnovo/conversione del titolo di soggiorno. Ma la Questura di Genova (città dove si era trasferito) negava il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno in quanto “il richiedente non ha prodotto la documentazione richiesta per la conversione dall’art. 32 del D.L.vo 286/98 costituita dal parere positivo emesso dal Comitato per i minori stranieri ovvero quella relativa al progetto di integrazione per almeno due anni…”. Presentavo ricorso al Tar Liguria eccependo tra l’altro la sproporzione tra la carenza di un elemento asseritamente necessario alla conversione del permesso di soggiorno (ovvero il parere del Comitato per i Minori Stranieri, peraltro non a mani del ricorrente certamente non per sua colpa ma per evidenti ritardi burocratici) e la posizione del ricorrente, cittadino regolarmente soggiornante entrato da minorenne in Italia da subito inserito in progetti di integrazione dai servizi e centri di accoglienza e il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso. Tale sproporzione a mio avviso indubbiamente determinava una violazione dei principi sanciti a livello costituzionale dall’art. 30 e 31 Costituzione e dall’art. 8 Cedu nonché dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Il ricorrente, infatti aveva provveduto mio tramite a richiedere ai servizi sociali presso il Comune copia della richiesta del parere del Comitato Minori Stranieri nonché eventuale parere ma tali istanze restavano senza riscontro.

Rilevavo in sede di ricorso che il permesso di soggiorno non potesse essere rifiutato a causa del ritardo della Pubblica Amministrazione nella richiesta o nel rilascio del suddetto parere atteso che i ritardi della P.a. non possono pregiudicare i diritti dell’istante che non aveva alcun potere di impulso o di controllo nella suddetta procedura di richiesta del parere del Comitato. E’ di tutta evidenza infatti che il minore non potesse provvedere da sé alla suddetta richiesta e che la tempestività della stessa è rimessa alla totale discrezionalità della PA nella persona del Responsabile della struttura che aveva in affidamento il minore e dei servizi sociali del Comune di Roma che lo avevano in carico. L’eventuale ritardo dell’invio di tale richiesta peraltro sarebbe stata comunque sicuramente giustificabile visti i continui cambiamenti legislativi della normativa in oggetto (art. 32 Tu) e la scarsa conoscibilità delle recenti circolari.

Peraltro, nelle more del giudizio, l’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano». Ed Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali enti, dunque le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il ricorso: “atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico”; rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento; considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti; ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato”.

Credo che si tratti di una delle prime decisioni successive all’ultima modifica dell’art. 32 ed alla circolare 10 ottobre 2011.

Avv. Alessandra Ballerini, Foro di Genova

Sentenza del Tar Liguria n. 1441 del 15 novembre 2012