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Rinnovo del pds – Illegittimo il diniego per presunta pericolosità sociale se non adeguatamente motivato

a cura dell'Avv. Salvatore Fachile

Con la sentenza n. 841 del 9 novembre 2012 il Tar Latina ha accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro adottato dalla Questura in base ad una presunta pericolosità sociale della cittadina straniera richiedente determinata dalla sua “pessima condotta morale e civile” del non “essere socialmente integrata”, dell’essere incline all’abuso di alcool, dell’esercitare attività lavorativa soltanto saltuariamente e dell’assumere spesso atteggiamenti violenti con il figlio”.

Il Tar ha precisato che “il provvedimento impugnato difetti di idonea motivazione in relazione, agli specifici fatti addebitati al cittadino straniero (…): motivazione che deve riguardare in modo specifico la pericolosità del soggetto e l’idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l’ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato”

Nella stessa sentenza il Tar ricorda che anche nel caso la ricorrente dovesse essere condannata per il reato di furto aggravato per il quale è sottoposta a processo, questo non comporterebbe una automatica ostatività, in quanto “anche l’ipotetica condanna, ovviamente con concessione dell’attenuante ex art. 62 comma 1 n. 4 c.p.p., non legittima il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario, trattandosi di comportamento non sicuramente significativo di pericolosità sociale”.

Sentenza del Tar Lazio, sez. di Latina, n. 841 del 9 novembre 2012