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Rinnovo del pds – Illegittimo il diniego se fondato sulla presenza di una condanna già esistente al momento del precedente rinnovo

a cura dell'Avv. Tiziana Pedonese

La presente vicenda, culminata nel provvedimento di accoglimento del TAR Toscana, trae origine dal rifiuto della Questura di Lucca di concedere il rinnovo del permesso di soggiorno al mio assistito, avendo la stessa rilevato una condanna sopravvenuta e quindi ostativa.
Essendo subentrata ad un precedente collega, con un decreto di rifiuto già confezionato, non avevo alternative se non l’impugnazione amministrativa con contestuale attivazione, tuttavia, di un procedimento dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per ottenere la riabilitazione dalla condanna anzidetta.
Mi preme evidenziare infatti che, in presenza dei requisiti per poter attivare una procedura di riabilitazione, per casi simili potevo ottenere in passato sospensioni o meglio proroghe dei procedimenti amministrativi tesi al rifiuto, in attesa del provvedimento riabilitativo.
In tal modo evitavo la procedura giudiziale garantendo allo straniero il rilascio del permesso di soggiorno.

Nel caso di specie il TAR Toscana mi concedeva un rinvio in attesa di ulteriori determinazioni della pubblica amministrazione resistente, avendo nel frattempo depositato istanza di riesame e revoca in via di autotutela alla Questura di Lucca, essenzialmente fondata sulla sopravvenuta riabitazione.
Quest’ultima, nonostante l’avvenuta eliminazione dell’unico motivo ostativo, rispondeva che non vi erano elementi per aderire a quanto richiesto.
All’udienza insistevo nei motivi con una breve discussione, prestando il consenso per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il TAR riteneva il gravame manifestamente fondato per le assorbenti ragioni di cui al punto sub c) in seno al secondo motivo del ricorso – eccesso di potere per contradditorietà tra più atti successivi – in cui evidenziavo che già nel corso del precedente procedimento di rinnovo fosse già passata in giudicato la sentenza di condanna de quo per la quale, pertanto, non poteva parlarsi di elemento ostativo sopravvenuto.
Il decreto era pertanto illegittimo sotto il profilo della contradditorietà con il precedente provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Giudicante, richiamando la costante giurisprudenza della Sezione, sottolineava come l’amministrazione a fronte del rilascio in carenza dei requisiti, avrebbe dovuto avvalersi dei propri poteri di autotutela nella forma dell’annullamento d’ufficio.
In particolare merita di essere sottolineato il successivo passaggio del provvedimento: “Di riflesso deve escludersi che risultati analoghi a quelli raggiungibili attraverso l’annullamento possano venire surrettiziamente persequiti con modalità differenti, ed in particolare attraverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che sia fondato sull’esistenza di elementi ostativi già esistenti al momento del rilascio o del rinnovo precedente, ma non valutati in quella sede; diversamente opinando si finirebbe per consentire alla P.A. Di recuperare rilievo anche a distanza di lungo tempo a circostanze pregresse, senza di fatto dover motivare in ordine alla sussitenza di un interesse attuale alla rimozione dell’atto e potenzialmente senza alcun limite temporale, il che contrasta visibilmente con i principi generali” .

Peraltro, sebbene solo tra parentesi, il TAR sottolineava che trattasi comunque di fatti anteriori all’entrata in vigore della legge 189/02 che ha introdotto l’automatica efficacia ostativa alle condanne.
Infine, nota di un certo rilievo, vi era condanna alla rifusione delle spese processuali a carico delle amministrazioni resistenti.
Conseguentemente all’accoglimento anzidetto e su mia istanza, la Questura di Lucca concedeva al mio assistito un permesso di soggiorno per attesa occupazione, come quello richiesto in origine.

Questa sentenza, estremamente chiara nell’evidenziare un principio fondante dell’azione amministrativa rappresenta un precedente significativo quantomeno per l’area in cui opero tant’è che a breve, avendo rilevato un identico errore nella motivazione di un altro decreto di rifiuto, mi appresterò a presentare un nuovo ricorso al tribunale amministrativo.

Sentenza del Tar Toscana n. 1577 del 25 ottobre 2011