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Rinnovo del pds – Illegittimo il diniego se fondato sulla presenza di una condanna già esistente al momento del precedente rinnovo

a cura dell'Avv. Tiziana Pedonese

Chi scrive non nasconde una certa soddisfazione nel veder accolto un ricorso sulla base di una tesi, già condivisa da questo Tribunale, per la posizione di un precedente assistito.
Non a caso, nella motivazione della sentenza viene espressamente richiamato il provvedimento n. 1577/2011, commentato a novembre su queste pagine.

Occorre premettere che il ricorrente si trova regolarmente in Italia dal 1995 e che quello impugnato, è stato il primo decreto di rifiuto emesso a suo carico.
In data 03.05.2011 presentava domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo: l’Ufficio Immigrazione, avviava il procedimento amministrativo teso al rifiuto del permesso di soggiorno a fronte di una sentenza di condanna ostativa al mantenimento dello stesso, successivamente decretando, per il medesimo motivo, il rigetto della richiesta.
In particolare si trattava di una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lucca il 21.02.2008 confermata dalla Corte d’Appello di Firenze il 13.01.2010, per il delitto p. e p. dall’art. 73 c. 1 e 1 bis d.p.r. 309/90.
Peraltro nonostante la presenza di suddetta condanna, la Questura di Lucca in data 13.04.2010 accoglieva la precedente richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, a fronte di istanza presentata il 14.05.2009, acquisita dall’amministrazione il 15.06.2009, da verificare il 22.02.2010, validata il 09.03.2010 ed infine in consegna il 13.04.2010, come comunicato al sottoscritto difensore dall’amministrazione resistente con e-mail del 11.11.11.
Questa precisa ricostruzione del percorso amministrativo della precedente richiesta di rinnovo del permesso, è stata determinante al fine di dimostrare la palese contradditorietà dell’operato di controparte .
In diritto, si sottolineava come, a fronte delle modifiche apportate all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 286/98 dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, anche le condanne non definitive per reati ivi previsti (tra cui rientrano anche quelli in materia di stupefacenti) fossero diventute ostative al rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno.
Questo per suffragare ulteriormente la tesi secondo la quale al momento in cui la p.a. esaminava la precedente richiesta (febbraio 2010), la modifica anzidetta fosse pacificamente in vigore da ben oltre 7 mesi e che, pertanto, controparte avrebbe potuto / dovuto evidenziare la presenza di una condanna ostativa al rilascio del titolo anzidetto sin dal rinnovo pregresso.
Doveroso a questo punto, nel corpo del ricorso, il richiamo al principio del tempus regit actum che, com’è noto, prevede che ciascun atto di una serie procedimentale debba uniformarsi alla disciplina vigente al momento in cui viene adottato.
Era quindi evidente che l’Amministrazione avesse concesso un precedente rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di un motivo ostativo e che la stessa, pertanto, non potesse invocare successivamente quello stesso motivo, onde rimediare all’errore in cui era incorsa, negando la concessione dell’istanza e ponendo il motivo a fondamento di un intempestivo decreto di rifiuto.
All’udienza insistevo nei motivi con una breve discussione, prestando il consenso per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il TAR riteneva il gravame manifestamente fondato sotto il profilo dell’ eccesso di potere per contradditorietà tra più atti successivi: il decreto era pertanto illegittimo in quanto in contraddizione con il precedente provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Giudicante, richiamando un orientamento già espresso dalla medesima sezione, sottolineava come l’Amministrazione avrebbe dovuto avvalersi dei propri poteri di autotutela nella forma dell’annullamento d’ufficio “con la conseguenza che deve escludersi che risultati analoghi a quelli raggiungibili attraverso l’annullamento possano venire surrettiziamente persequiti con modalità differenti, ed in particolare attraverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che sia fondato sull’esistenza di elementi ostativi già esistenti al momento del rilascio o del rinnovo precedente, ma non valutati in quella sede; se un permesso di soggiorno è rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato e nonostante la presenza di tali condizioni, l’Amministrazione non può successivamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovrà valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l’adozione del contrarius actus con ogni effetto sull’attualità dell’interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo”.

Infine, nota di un certo rilievo, vi era condanna alla rifusione delle spese processuali a carico delle amministrazioni resistenti.

Sentenza del Tar Toscana n. 626 del 28 marzo 2012