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Rinnovo del pds – Diniego illegittimo se non valutato il reddito familiare in caso di mancanza di risorse proprie

a cura dell'Avv. Alessandra Ballerini

In questi termini si è espresso recentemente il Tribunale Amministrativo per la Liguria (T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 luglio 2014, n. 1244) accogliendo il ricorso di un cittadino marocchino entrato in Italia per ricongiungersi con la sua famiglia.
La Questura genovese, nel respingere la domanda presentata dall’interessato per conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, chiesto per attesa occupazione, motivava la propria determinazione evidenziando che lo stato di disoccupazione del richiedente e la semplice allegazione della possibilità di fruire del reddito percepito dalla moglie non permettevano di ritenere la richiesta adeguatamente documentata in punto di idonea percezione di mezzi di sussistenza.
Non era di questo parere, invece, la difesa del ricorrente che, impugnato l’atto, al contrario, oltre all’attività svolta dal proprio assistito come piccolo imprenditore edile – probante una idonea capacità reddituale – allegava la disponibilità reddituale della moglie e l’aiuto economico del fratello, anch’esso regolarmente soggiornante in Italia.
Instaurato il giudizio davanti al T.A.R. ligure, la difesa dell’amministrazione, peraltro, insistendo nella propria posizione, produceva, una denuncia contro l’interessato per il delitto di cui all’art. 605 c.p. in danno del coniuge per fatti, però, successivi al provvedimento impugnato.
I giudici amministrativi a conclusione del giudizio di merito accoglievano, come anticipato, la tesi del ricorrente, affermando, anzitutto che l’amministrazione non può allegare in giudizio fatti astrattamente ostativi al diniego di rinnovo verificatesi in un momento temporale successivo al provvedimento amministrativo impugnato e sui quali ancora, peraltro, non risultavano essere stati compiuti atti di indagine.
Nel merito, poi, provvedevano ad annullare il provvedimento impugnato per omessa valutazione in merito all’eventualità che il nucleo familiare possa aiutare economicamente il congiunto.
Recita la sentenza: “il collegio deve convenire con le censure dedotte nella parte in cui si lamenta l’insufficienza della motivazione a dar conto dell’impossibilità di concedere il richiesto permesso per attesa occupazione. Manca infatti nel provvedimento la considerazione dell’eventualità che il nucleo familiare possa sovvenire il congiunto nelle ordinarie esigenze di vita” (T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 luglio 2014, n. 1244).