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Rinnovo del pds oltre i 60 gg dalla scadenza – Il solo ritardo non può giustificare l’espulsione

Non automaticità dell'espulsione e illegittimità del provvedimento quando sia intervenuta la richiesta di rinnovo e si possa dimostrare il mantenimento dei requisiti

Non vi è un automatismo espulsiovo in caso di ritardo nel rinnovo del permesso di soggiorno che si sia protratto oltre i 60 giorni dalla scadenza del titolo, quando l’interessato possa dimostrare il mantenimento dei requisiti utili a prolungare il suo diritto di soggiorno.
Lo ha ribadito il Giudice di Pade di Terni annullanto l’espulsiuone di un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, dei requsiti per il rinnovo (5 esami sostenuti in un anno) ma che aveva presentato richiesta di rinnovo dello stesso permesso oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso dello straniero, assistito dagli Avv.ti Cristina Lovise e Francesco Di Pietro, con un decreto del 30 ottobre 2010.

Il GDP, nel motivare la decisione ha ricordato che il mancato rinnovo nei termini di legge è una circostanza meno grave dell’assenza di richiesta di rinnovo.
Rileva il Giudice, che la Sentenza della Corte di Cassazione 7892/2003, ha stabilito come l’espulsione dello straniero “presuppone la duplice condizione della scadenza del permesso da oltre sessanta giorni e della mancata proposizione della domanda di rinnovo”.

Inoltre, ricorda il Giudice di Pace di terni, la Corte di cassazione ha srilevato come “proprio agli effetti di un più efficace controllo e di una maggiore trasparenza dei flussi migratori”, in quanto “il superamento del mero automatismo dell’espulsione a fronte del ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso, consentirebbe di evitare l’ingresso in clandestinità di quei soggetti che, avendo fatto scadere il termine per il rinnovo del permesso di soggiorno, si vedrebbero costretti a tale scelta per non poter più domandare il rinnovo del permesso di soggiorno senza incorrere nell’espulsione”.

Quindi “la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero.

Decreto del Giudice di Pace di Terni n. 50 del 30 ottobre 2010