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Rinnovo del pds per attesa occupazione e reddito di cittadinanza. Nuova positiva sentenza del TAR su nuovo rigetto del Questore

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 688 del 20 aprile 2021

Un caso che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, decorso del tempo e reddito di cittadinanza può finalmente aver segnato un importante passo in avanti.

La vicenda riguarda un cittadino del Marocco al quale la Questura di Bari adottava il decreto di rigetto perché ad avviso dell’amministrazione il ricorrente “…. non aveva dimostrato la disponibilità di un reddito sufficiente o di altre fonte lecite di sostentamento nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno, e non poteva conseguire il rinnovo per motivi di attesa occupazione”. Il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, con ordinanza n. 381 del 17 giugno 2020 accoglieva il ricorso e disponeva il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (vai alla prima ordinanza completa).

Ma l’amministrazione, preso atto dell’Ordinanza del TAR, anziché rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, dava inizio ad un nuovo procedimento amministrativo, asseritamente inteso a riesaminare la posizione del ricorrente alla luce della decisione TAR e dei nuovi elementi addotti da quest’ultimo, avviando un’istruttoria volta alla verifica dell’istanza di reddito di cittadinanza presentata dal cittadino del Marocco.

Il tutto, in elusione di giudicato ed in assenza di una formale comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90. In data 26.06.2020, il Questore di Bari, senza aver effettuato la doverosa comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90, decretava, a sorpresa, un secondo provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, sulla base dei nuovi elementi emersi nella fase istruttoria e mai portati a conoscenza del ricorrente.

Il secondo provvedimento veniva impugnato tempestivamente dal ricorrente ed il TAR Puglia sede di Bari ripercorrendo pedissequamente quanto esposto in fatto ed in diritto dalla difesa accoglieva il ricorso statuendo su questioni procedurali imprescindibili come segue:

– la Sezione, con ordinanza n. 691/2020, pubblicata il 13 novembre 2020 ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente ed ha sospeso l’efficacia del provvedimento di riesame adottato sull’assunto che: “…con ordinanza cautelare n. 361 del 17 giugno 2020, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente e, per l’effetto, “dispone che gli venga rinnovato il permesso per attesa occupazione”; Considerato che l’effetto conformativo della sopra citata ordinanza consiste nella emanazione del provvedimento richiesto dal ricorrente, senza alcuna possibilità di riesaminare i presupposti in base ai quali il titolo di soggiorno per attesa occupazione è stato negato al medesimo;

– il provvedimento questorile impugnato, disattendendo il contenuto rigorosamente conformativo della pronuncia cautelare sopra citata, viola l’art. 21 septies della legge 241 del 1990 a termini del quale “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”;
-secondo una condivisibile giurisprudenza “Sono nulli ex art. 21-septies L. n. 241 del 1990 i provvedimenti amministrativi adottati in contrasto con pronunce cautelari o con sentenze di primo grado, non sospese, del giudice amministrativo, in ragione sia di una lettura estensiva del concetto di «giudicato» sia perché il provvedimento contrastante con il cd. giudicato cautelare o con una sentenza del TAR non sospesa è assimilabile a quello emanato in difetto assoluto di attribuzione; T.A.R. , Catania , sez. I , 04/12/2018 , n. 2294;

– la più ampia nozione di giudicato, estesa anche ai provvedimenti cautelari non impugnati, che quindi danno vita al cd giudicato cautelare, è ospitata a mente dell’art. 114, comma 4 del c.p.a., in forza del quale l’ordinanza cautelare che abbia acquistato stabilità, per non essere stata impugnata nei termini, è suscettibile di essere eseguita nelle forme del rito dell’ottemperanza, con conseguente nullità degli atti assunti in violazione o elusione del giudicato;
– ad ogni buon conto, il provvedimento è anche meritevole di annullamento perché
adottato in violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, in base al quale “nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”;
– il principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui l’amministrazione si ridetermini in seguito a pronuncia cautelare di remand del Giudice amministrativo,dovendo consentirsi una interlocuzione finale al destinatario dell’atto, e non essendovi particolari ragioni per affievolire una garanzia partecipativa di carattere generale;
“.

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T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 688 del 20 aprile 2021

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