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Rinnovo del pds per attesa occupazione e reddito di cittadinanza – Per il TAR è una “misura di sostegno al reddito” e considerata l’emergenza sanitaria occorre più tempo per la ricerca di una occupazione

T.A.R. per la Puglia, ordinanza n. 381 del 17 giugno 2020

Un’interessante ordinanza del TAR Bari su temi importanti quali l’attesa occupazione, il sostegno del reddito e la durata del soggiorno.

Il caso in esame riguarda un cittadino del Marocco che vive in Italia dal 1999 con regolare permesso di soggiorno e nel corso degli ultimi 22 anni ha sempre lavorato onestamente sino a quando poi nell’anno 2019 a causa della crisi perdeva il lavoro e chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione; nel contempo a marzo dell’anno 2019, avendone i requisiti, avanzava la richiesta di reddito di cittadinanza che otteneva dal successivo mese di aprile; nonostante la percezione di un sostegno al reddito ed una promessa di assunzione la Questura di Bari adottava il decreto di rigetto perché ad avviso dell’amministrazione il ricorrente “…. non aveva dimostrato la disponibilità di un reddito sufficiente o di altre fonte lecite di sostentamento nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno, e non poteva conseguire il rinnovo per motivi di attesa occupazione” “.

Appariva chiaro che il thema decidendum verteva: sul possesso di un reddito annuo superiore a € 5.9540,00 e sulla disponibilità di un rapporto contrattuale e validità del reddito di cittadinanza ai fini del rinnovo. La difesa, per sostenere l’impugnazione del decreto osservava.

La prima considerazione sull’illogicità della motivazione espressa dal Questore di Bari, secondo cui non “percepisce alcuna indennità di sostegno al reddito” e, conseguentemente, sull’illegittimità del provvedimento, muove le mosse proprio dal fatto che in esso non è stato considerato, in alcun modo, il reddito di cittadinanza percepito dal ricorrente nell’anno 2019, che rappresenterebbe un reddito lecito pari ad € 6.560,00 (assegno di € 820,00 mensili percepito da aprile 2019 a dicembre 2019), superiore agli € 5.954,00 indicati nel provvedimento.

La seconda considerazione è che il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno del reddito associata ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale. Pertanto, detta indennità si percepisce a fronte di un accordo con lo Stato Italiano, con il quale il ricorrente si è impegnato, per il periodo di percezione del sostegno al reddito, a mettere a disposizione la propria capacità lavorative ogni qualvolta sia richiesto ovvero a ricercare un lavoro così come ha fatto.

La terza considerazione è che nel periodo di attesa occupazione l’instaurazione di un rapporto di lavoro, sebbene di minima durata, interrompe il periodo di attesa occupazione che ricomincia a decorrere nuovamente per intero alla cessazione del rapporto di lavoro.

Evidenziava inoltre, che la situazione dei braccianti agricoli stranieri negli ultimi tempi è assai precaria e contornata da sfruttamento ed illegalità che determina paghe al di sotto del minimo sindacale, mancata indicazione delle giornate lavorative con conseguente omesso versamento contributivo, assenza di contratti o sottoscrizione di contratti a brevissimo termine. Quello che l’amministrazione non considera, inoltre, è che il periodo di disoccupazione, protrattosi per diversi mesi, costituisce solamente una parentesi della storia lavorativa del ricorrente che vive e lavora in Italia da 21 anni.

A tutto ciò si deve aggiungere che il Questore non ha considerato i legami familiari e l’inclusione sociale del ricorrente che in Italia ha moglie, figli e nipoti tutti regolarmente soggiornanti.

Il Tar Puglia – sede di Bari, in accoglimento della domanda cautelare cosi statuiva: “Considerato che il ricorrente: a) è regolarmente presente sul territorio nazionale dal 1999; b) nel 2019 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo annuo complessivo di €. 6560,00; assegno indubbiamente qualificabile come “misura di sostegno al reddito” e superiore all’importo dell’assegno sociale (pari a €. 5.954,00) assunto come parametro di ragionevolezza; c) in ogni caso, nel corso del 2020 è stato assunto – sia pure per un brevissimo periodo – per la raccolta delle olive; (…) Ritenuto che, nella comparazione degli interessi in gioco, debba assegnarsi prevalenza all’interesse del ricorrente – residente, si ribadisce, da lunghissimo tempo nel nostro Paese – a disporre di un lasso di tempo maggiore per la ricerca di una nuova occupazione, considerata l’emergenza sanitaria in atto che rende oltremodo difficoltosa la ricollocazione nel mondo del lavoro; …. PQM …. accoglie e per l’effetto dispone che gli venga rinnovato il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

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T.A.R. per la Puglia, ordinanza n. 381 del 17 giugno 2020