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Rinnovo del permesso – Il termine di cui all’art 5, comma 4, non può rappresentare causa ostativa

Il termine ha mero valore acceleratorio non perentorio

Il Giudice Amministrativo toscano ha accolto il ricorso di un cittadino di nazionalità marocchina che, uscito dal carcere, si era visto rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per decorrenza dei termini.

Il Tribunale Amministrativo di Firenze, oltre a rilevare la mancata comunicazione di preavviso di rigetto della istanza di rinnovo del permesso, ha evidenziato che “la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso atteso che il termine previsto dall’art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio ma soltanto acceleratorio” ed ha infine osservato che “lo stato di detenzione dell’interessato poteva costituire … un’adeguata giustificazione dell’indugio”.

Sentenza del Tar Toscana n. 562 del 21 febbraio 2012