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Rinnovo del permesso di soggiorno – Gravi e comprovati motivi giustificano un’interruzione del soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi

Consiglio di Stato, sentenza n. 6759 del 28 novembre 2018

Una importante sentenza del Consiglio di Stato su una questione umanitaria che limita per i cittadini stranieri l’assistenza e la cura dei familiari ammalati nel loro paese d’origine.

Il TAR Veneto con precedente sentenza, aveva respinto il ricorso del cittadino albanese, reo di essere tornato in Albania per assistere il padre malato di tumore al cervello con uno stato di invalidità totale e permanente. Avendo superato i sei mesi previsti dal T.U. immigrazione 1 e nonostante aver dimostrato, come prevede la normativa, “i gravi e comprovati motivi” che il cittadino straniero aveva allegato all’atto del rinnovo del permesso, la questura notificava il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il Consiglio di Stato rende giustizia affermando due principi fondamentali:
a) la Questura deve sempre emettere l’avviso di cui all’art. 10 bis l. 241/90 prima di notificare il rigetto del permesso;
b) possono essere superati i limiti di tempo di permanenza all’estero da parte dello straniero per gravi e comprovati motivi.

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Consiglio di Stato, sentenza n. 6759 del 28 novembre 2018

  1. Art. 13 comma 4, d.P.R. n. 394/1999 – Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta’ del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.