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Rinnovo del permesso in tempi di crisi economica: la Pa deve valutare la situazione complessiva

Ringraziamo l’Avv. Alessandra Ballerini e l’Avv. Matteo Buffa per la segnalazione.

A., cittadino equadoriano, vive da moltissimi anni in Italia e convive con una donna ivi regolarmente soggiornante, e con la figlia minore, nata in Italia nel 2010.
Nello stesso anno, A. sottoscrive regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Genova, in seguito al buon esito della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui alla L. 102/2009.

Pur con tutte le difficoltà dovute alla generale crisi economica, A. ha sempre prestato, per quanto possibile, attività lavorativa e, anche nei periodi di disoccupazione, ha potuto contare sul sostegno economico della compagna e degli altri famigliari residenti, senza mai costituire un onere per il pubblico erario.
Nel 2013 il signor A. Presenta, nei termini di legge, un’istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno per “lavoro subordinato – attesa occupazione” presso la Questura di Genova.

La richiesta non viene accolta poiché l’amministrazione ha ritenuto che il signor A. non avesse percepito redditi da attività lavorativa regolare tali da reperire mezzi leciti sufficienti al proprio sostentamento e di aver già usufruito del periodo di attesa occupazione previsto dalla normativa (T. U. Immigrazione).

Presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria si è sottolineato come l’attività istruttoria dell’amministrazione risultasse inadeguata a verificare in concreto la situazione personale dell’interessato, in violazione degli artt. 5 e 22 del dlvo 86/98 nonché degli artt. 3 10 e 10 bis della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione.

Il ricorso è stato ritenuto fondato ed accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale, che si è così pronunciato sulla vertenza: “Il Tribunale ritiene il ricorso fondato (…) con riferimento al lamentato difetto di istruttoria e di motivazione che affligge il provvedimento in considerazione del lungo tempo ormai trascorso da A. In Italia, della situazione famigliare consolidata dalla presenza di una bimba nata soltanto nel 2010, e dall’assenza di addebiti di natura penale o amministrativa che conducano ad un giudizio di pericolosità sociale del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’atto impugnato, infatti, non ciontiene alcuna menzione della situazione complessiva del ricorrente limitandosi ad evidenziare l’assenza di un reddito sufficiente a garantire il sostentamento del richiedente. La motivazione posta a fondamento dellatto risulta ad avviso del collegio carente almeno sotto due aspetti:
in primo luogo perché la situazione di stabilità familiare e la necessità di valutare il reddito generale del nucleo convivente non sono stati oggetto di istruttoria o comunque non sono stati esternati nella motivazione
in secondo luogo, l’amministrazione non ha preso in considerazione la documentazione offerta nel corso del 2014 che dimostrerebbe comunque una continuità dell’attività già oggetto in passato di versamenti INPS, sia pure insufficiente da sola a totalizzare quel reddito che la norma richiede per ottenere il permesso di soggiorno
“.

In conclusione, il giudice amministrativo della Liguria, conformandosi ai precedenti in materia e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha esteso la valutazione del requisito del reddito richiesto dal dlvo n.286/98, ricordando come debba tenersi in dovuta considerazione la situazione complessiva del richiedente, in particolare il reddito generale del nucleo convivente secondo un’attenta e puntuale attività istruttoria all’esito di ogni richiesta.

Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Matteo Buffa

Scarica la Sentenza T.A.R. Liguria N. 00315/2014 REG.RIC.

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