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Rinnovo del permesso per motivi di famiglia – Contraddizioni tra i Ministeri del lavoro e dell’Interno

Per i genitori ultrassessantacinquenni verrà richiesta l'assicurazione sanitaria al momento del rinnovo?

Confusione e diversità di vedute tra il Ministero del lavoro e della Salute e quello dell’Interno sulla questione dell’assicurazione sanitaria per i genitori ultrasessantacinquenni.

Il 4 maggio il Ministero del Lavoro aveva diramato una circolare in cui si chiariva che i genitori ultrasessantacinquenni in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato prima del 5 novembre 2008 (data di entrati in vigore delle nuove norme), avendo diritto all’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale, al momento del rinnovo, avrebbero mantenuto tale diritto.

Con la circolare n. 2218 dell’8 maggio 2009 il Ministero dell’Interno si pronuncia invece con una interpretazione che sembrerebbe contraria. Secondo il Viminale, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di genitori ultrassesantacinquenni, dovrà essere dimostrata la stipula di una assicurazione sanitaria ai sensi della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008. Il Ministero non specifica se il riferimento è solo alle nuove istanze, presentate dopo il 5 novembre, ma sembrerebbe ritenerlo implicito (la non chiarezza come sempre lascia spazio all’arbitrarietà) quando afferma che la documentazione attestante la stipula dell’assicurazione sanitaria dovrà essere esibita anche al rinnovo, analogamente a quanto richiesto a coloro i quali fanno ingresso per la prima volta sul territorio nazionale. Con questa frase il Ministero dell’Interno sembra quindi indicare che, destinatari della precisazione, sono proprio i genitori ultrassessantacinquenni già in possesso del pds per motivi di famiglia rilasciato prima del 5 novembre. Un vero pasticcio.

Ma le contraddizioni non finiscono. La circolare del Ministero del Lavoro contiene infatti una pesante imprecisione che rischia di produrre effetti pericolosi. Si afferma infatti che le nuove norme sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008. Ma il teso prosegue dicendo che gli stranieri in possesso del nulla osta o del visto di ingresso rilasciato dopo tale data dovranno rispondere ai nuovi creiteri. In realtà il momento discriminante può essere indiviudato solo nella convocazione e quindi chi ha presentato la domanda prima del 5 novembre potrebbe benissimo ricevere il nulla osta ed il visto dopo tale data. La contraddizione rischia di produrre ancora una volta prassi scorrette e discriminazioni ingiuste.

In ogni caso, mentre le indicazioni arrivano in maniera contrastante, manca ancora il decreto che doveva stabilire, entro il 30 ottobre 2008, l’importo del contributo ai fini dell’iscrizione al S.S.N. così, con una circolare del 17 febbraio, il Ministero ha introdotto alcune disposizioni ulteriori per chiarire le caratteristiche dell’assicurazione sanitaria.

Chi avvia la pratica di ricongiungimento dovrà redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivre l’assicurazione e al momento dell’ingresso, entro 8 giorni e prima della presentazione allo sportello unico, dovrà essere stipulata la polizza assicurativa.
Le sue caratteristiche? Quelle previste per il soggiorno per motivi di studio: dovrà essere a tempo indeterminato, coprire i rischi di infortunio e malattia e paradossalmente anche la maternità. Abbastanza improbabile per un genitore ultrassesantacinquenne.

Rimane aperta quindi la questione dei rinnovi che secondo il Ministero dell’Interno dovrebbe risolversi con la decadenza del diritto all’iscrizione obbligatoria al S.S.N. in favore della stipula di una assicurazione privata.