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Rinnovo del permesso per motivi familiari: il caso di una cittadina albanese figlia di un cittadino italiano

Corte Suprema di Cassazione, ordinanza n.5732 del 7 marzo 2017

Il caso in oggetto riguarda una ragazza albanese figlia di genitori cittadini italiani alla quale la Questura di Bari rifiutava il permesso di soggiorno per mancata convivenza e per carenza dei mezzi di sussistenza.
In primo grado il ricorso veniva respinto. In secondo grado l’appello viene respinto. Poiché eravamo convinti di avere delle buone motivazioni si decideva di ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione che in data 7 marzo 2017, in accoglimento di tutti i motivi rappresentati dalla difesa enunciava il seguente principio di diritto:
…ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno in favore del familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, nel regime introdotto con il D.Lgs. n. 30 del 2007, cit. – applicabile, se più favorevole, anche ai familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – non è più necessario il requisito della convivenza, trattandosi di criterio rimasto estraneo all’art. 5, comma 1, lett. d), del medesimo decreto legislativo n. 30 (cfr. Cassazione 5030/2014, 12745/2013). Quanto poi al requisito reddituale, la ricorrente ha efficacemente dedotto, quale vizio di motivazione, la mancata considerazione delle circostanze decisive costituite;
a) dalla previsione di cui alla circolare 6 aprile 2007, n. 19, con la quale lo stesso Ministero dell’interno indica come parametro del reddito sufficiente per un nucleo familiare di due persone, ai fini che qui interessano, l’importo dell’assegno sociale, di ammontare inferiore a quello della pensione del padre della ricorrente accertato dalla Corte di Merito;
b) dalla documentazione che il ricovero del padre della ricorrente nella casa di cura è a totale carico del servizio sanitario nazionale”
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Corte Suprema di Cassazione, ordinanza n.5732 del 7 marzo 2017