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Rinnovo pds per famiglia – Possibile anche se non c’è convivenza tra padre e figlio

Art 30, comma 1bis applicabile solo al matrimonio. Il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza

La Sentenza del Tribunale di Palermo n. 4965 emessa il 18 giugno 2010 affronta il caso di un cittadino straniero regolarmente soggiornante che aveva fatto ingresso in Italia a seguito di una istanza di ricongiungimento familiare promossa dal figlio. Al momento del rinnovo, secondo l’autorità pubblica, il richesdente risultava essersi trasferito in alloggio diverso da quello del figlio e pertanto non più con egli convivente. Sulla base dell’interrotto rapporto di convivenza, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo, aveva quindi negato laq possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari, non essendo l’interessato neppure nella possibilità di dimostrare risorse economiche proprie.

Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso presentato dallo straniero rilevando che la previsione dell’art. 30, comma 1-bis, del Testo Unico sull’Immigrazione secondo cui “il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza…”, è da ritenersi applicabile al solo caso di matrimonio contratto con l’unico scopo di rimanere in Italia.

Mentre, sempre secondo il Giudice del Tribunale di Palermo, “il concetto di solidarietà – tra padre e figlio – non implica necessariamente quello di convivenza essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla
convivenza”
.

Nel caso specifico inoltre, risultava che il padre avesse mantenuto il domicilio presso l’abitazione del figlio.

Il Giudice ha quindi accolto il ricorso ordinando all’autoritàl’annullamento del rigetto dell’istanza di rinnovo in quanto il figlio era in possesso di risorse economiche sufficienti per il mantenimento del padre.

Sentenza del Tribunale di Palermo n. 4965 del 18 giugno 2010