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Rinnovo permesso di soggiorno per motivi di studio in caso di “gravi motivi di salute o forza maggiore”

Sentenza del TAR della Liguria n. 696 del 17.07.2015

La signora S, cittadina togolese, ha fatto ingresso nel nostro Paese in data nell’agosto 2011, munita di regolare visto di ingresso, al fine di completare la propria formazione con l’iscrizione al corso di laurea in Lingue e Culture moderne presso l’Università degli Studi di Genova. La stessa otteneva quindi dalla Questura di Genova il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio.
Ella, sentimentalmente legata al signor A, anch’egli togolese, legalmente residente in Francia nel giugno 2012 dava alla luce una bimba, all’esito di una gravidanza piuttosto complicata. Le difficoltà verificatesi nel periodo di gestazione impedivano alla donna di profondere nello studio l’impegno necessario per sostenere gli esami previsti dal calendario accademico.
Con provvedimento del 25 giugno 2013, la Questura di Genova decretava il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio asserendo che la richiedente non dimostrava di aver superato il numero di esami richiesti dalla normativa vigente, prevedendo l’art 46 comma 4 del DPR 394/99 secondo comma, che non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno agli studenti stranieri che al termine del primo anno accademico non abbiano superato almeno una verifica di profitto e nel secondo anno accademico non abbiano superato almeno due esami e così di anno in anno per i successivi anni accademici non emergevano elementi che consentissero una valutazione positiva dell’istanza stessa. Per il tramite di questa difesa, S. formulava richiesta di accesso agli atti della procedura amministrativa, richiedendo, in particolare, l’estrazione di copia della comunicazione dei motivi ostativi asseritamente consegnati direttamente alla signora S. ma che l’esponente mai aveva ricevuto. La richiesta rimaneva priva di ogni riscontro e, in ogni caso, avverso il diniego, oltre alla richiesta di riesame in questura, sempre per il tramite di questa difesa, si presentava ricorso al Tar della Liguria affinché il diniego venisse dichiarato illegittimo, previa sospensione del medesimo.
A sostegno del gravame la difesa di S. deduceva la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 comma 3 e 46 comma 4 del DPR n. 394/1999, degli artt. 3 c. 3 e 5 cc. 4 e 5 del TUI e, infine, dell’art. 8 della CEDU.

Il TAR Liguria, definitivamente decidendo sul ricorso presentato, ha ritenuto il medesimo fondato sulla base delle seguenti motivazioni: “Dispone l’art. 46 comma 4 del DPR 31.8.1999, n. 394 che “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno”. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato imputa alla ricorrente di non aver dimostrato il superamento di almeno due esami di profitto nel secondo anno accademico. Sennonché, la ricorrente ha provato di aver dato alla luce una bambina in data 7.6.2012, le cui cure l’hanno necessariamente distolta dallo studio universitario, pur non impedendole di superare con successo, nella sessione estiva del 2013, un esame di profitto. Il provvedimento non reca però – sul punto – alcuna traccia della necessaria valutazione circa i “gravi motivi di salute o forza maggiore” che consentono ai sensi del citato art. 46 comma 4 del DPR 31.8.1999, n. 394, di prorogare comunque la durata del permesso di soggiorno anche in presenza del superamento di una sola verifica di profitto. Donde la fondatezza del ricorso”.
Il Tar della Liguria ha quindi accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato e riconoscendo ad S., come suo diritto, il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

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Sentenza del TAR della Liguria n. 696 del 17.07.2015