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Rinnovo permesso di soggiorno per motivi umanitari: il Questore deve tenere conto di tutti gli elementi utili e necessari ai fini della valutazione

Tribunale di Roma, ordinanza del 24 gennaio 2018

PH: Valentina Nessenzia

Un’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 24.01.18 con la quale viene accolto il ricorso avverso il decreto di rigetto della Questura con il quale rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari in capo al ricorrente.
Nel caso di specie la Questura rigettava in automatico in quanto, a seguito di una condanna passata in giudicato, la Commissione di Crotone aveva espresso parere negativo. Il Questore, in automatico, quindi, rigettava il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/98 o la conversione in altro titolo.

II Tribunale nella motivazione dell’ordinanza qui allegata osserva come il Questore non abbia tenuto conto degli altri elementi utili e necessari ai fini della valutazione del rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari quale l’assenza di altri precedenti penali, l’ottima integrazione sociale e lavorativa, l’assenza di legami con il Paese di origine. Secondo il Tribunale l’automatismo operato nel considerare pericoloso socialmente il ricorrente nel caso di specie da parte della Questura non sussiste.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 24 gennaio 2018