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Rinvio alla Corte Costituzionale della norma sui reati di ingresso e soggiorno illegali

Ringraziamo l'Asgi per la segnalazione

Il Tribunale penale di Pesaro solleva dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 bis del d.lgs. n. 286/98

Prima eccezione di incostituzionalità sollevata da un giudice nei confronti dell’art. 10 bis del d.lgs. n. 286/98, introdotto dall’art. 1 c. 16 a) della legge n. 94/2009 (” Disposizioni in materia di sicurezza”), che ha introdotto i reati contravvenzionali di ingresso illegale e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Nel corso del procedimento penale avviato nei confronti di un cittadino senegalese illegalmente presente in Italia, con ordinanza di remissione degli atti alla Corte Costituzionale dd. 31 agosto 2009, il giudice penale di Pesaro ha ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate nei confronti dell’art. 10 bis. Il giudice rileva il possibile contrasto della norma con una serie di principi costituzionali: innanzitutto, con il principio di ragionevolezza che deve presiedere all’esercizio dell’attività legislativa in materia penale; poi, con il principio di uguaglianza e di personalità della responsabilità penale perché la condizione di immigrazione irregolare viene di per sé associata ad un comportamento pericoloso socialmente a prescindere dalle situazioni individuali e, perché, non viene tenuta in alcuna considerazione la possibilità dell’assenza del giustificato motivo quale elemento costitutivo del reato; ulteriormente, con il principio di solidarietà sociale, perché l’introduzione del reato determina ed induce ad una condizione di isolamento e di rifiuto da parte della società nei confronti dell’immigrato.

Il testo dell’ordinanza del Tribunale di Pesaro – sezione penale, R.N.R. 2823/09 (R.G. TRIB. 829/09 del 31.08.2009)