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Ripristinate le misure di accoglienza: la revoca non può avvenire in caso di violazione grave o ripetuta delle regole

T.A.R. per Lombardia, ordinanza n. 1422 del 18 novembre 2020

Photo credit: Carmen Sabello

Ripristinate, in sede cautelare, le misure di accoglienza revocate ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lgs. 142/2015, per contrasto con la direttiva comunitaria.

Il TAR per la Lombardia disapplica, in sede cautelare, l’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 142/2015 (che prevede la sanzione della revoca della misure di accoglienza in caso di “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”) per contrasto con l’art. 20 paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, e ordina alla Prefettura “di rivalutare la posizione del ricorrente, reintegrandolo quantomeno nelle misure materiali di accoglienza relative all’alloggio, al vitto o al vestiario“.

Quanto sopra in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, con sentenza emessa il 12 novembre 2019 nella causa C-233/2018 e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa.

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T.A.R. per Lombardia, ordinanza n. 1422 del 18 novembre 2020