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Roma – La pratica per la richiesta della cittadinanza italiana deve essere espletata entro due anni

Comunicato dell'Anf Roma e l'Associazione Alexandra

L’Anf Roma e l’Associazione Alexandra hanno chiesto (e ottenuto) al Ministero dell’Interno ed all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Roma di inserire nelle comunicazioni di avvio dei procedimenti di cittadinanza italiana, a tutela dei richiedenti, tutta una serie di informazioni ai sensi dell’art. 8 l. 241/90.

L’ANF e l’Associazione Alexandra hanno ritenuto opportuno segnalare al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Roma una situazione che limitava gravemente l’esercizio dei diritti dei cittadini stranieri richiedenti la cittadinanza italiana.
La Legge 241/90 sul procedimento amministrativo ha voluto garantire ai cittadini una maggiore tutela nei confronti dell’operato della Pubblica Amministrazione, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo di quest’ultima di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro un termine certo e prefissato. Ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 362/1994 il termine per la definizione dei procedimenti di cittadinanza italiana per matrimonio e naturalizzazione è di 730 gg. (due anni).
E’ noto come tale termine spesso non sia rispettato dal Dipartimento per le libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Si è constatato inoltre che alcune Prefetture (tra questi anche la Prefettura di Roma) omettevano di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento notificata al richiedente la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90, tutti gli elementi che consentono, per il tramite dell’instaurazione del contraddittorio con il destinatario dell’atto, una efficace tutela delle ragioni del cittadino già nell’ambito del procedimento amministrativo.

Tra gli elementi che devono essere presenti nella c.d. comunicazione di avvio del procedimento risultano in particolare “la data entro la quale…deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione”.
E’ evidente che tale omissione provocava una grave lesione del diritto del cittadino straniero richiedente la cittadinanza italiana. L’Ufficio Cittadinanza di Roma, in risposta alla segnalazione, ha reso noto, con comunicazione del 22.06.205, di aver dato istruzioni al personale dell’Ufficio di inserire nelle comunicazioni di avvio del procedimento (che dal 18 maggio c.a. sono inoltrate online tramite il Portale del Ministero dell’Interno) tutte le voci di cui al citato art. 8 della l. 241/90, tra cui appunto il termine (730 gg.) entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione (tra questi il ricorso al Giudice Amministrativo affinché accerti l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e condanni la stessa ad adempiere).
Si ritiene che tale adempimento da parte dell’Amministrazione se, da un lato, renderà ancora più responsabile dei propri diritti i richiedenti la cittadinanza italiana, dall’altro lato responsabilizzerà ancora di più l’Amministrazione in ordine ad una maggiore efficienza nella gestione dei procedimenti di cittadinanza italiana.

Avv. Emanuele Giudice, Presidente Alexandra e responsabile area Cittadinanza ed immigrazione Anf Roma.
Avv. Giandomenico Catalano, Vice presidente dell’Anf Roma.