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Romania e Bulgaria – Cosa cambia con l’entrata in U.E.

Con una certa sorpresa, nell’ambito della riunione del 27 dicembre 2006, il governo italiano ha previsto per Romania e Bulgaria un regime transitorio relativamente alla circolazione dei lavoratori subordinati provenienti da tali paesi che in realtà si è dimostrato più lieve rispetto a quello adottato con l’entrata dei 10 paesi nel maggio 2004.
In buona sostanza siamo in presenza di una liberalizzazione pressoché totale con tutti i diritti conseguenti all’acquisizione dello status giuridico di cittadini comunitari.

Vediamo di seguito le principali novità in merito.

1) Per richiedere la carta di soggiorno meglio rivolgersi alla questura
La circolare congiunta del Ministero Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale, n.2 del 28 dicembre 2006, precisa che dal 1 gennaio 2007 “trovano attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E., comprese quelle relative all’allontanamento dal territorio nazionale. Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia e potranno, se in possesso dei requisiti di cui al citato DPR n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli uffici postali”.

Per il rilascio della carta di soggiorno, i cittadini romeni e bulgari potranno scegliere se utilizzare la procedura presso gli uffici postali utilizzando gli appositi kit, o se invece – come suggeriamo – rivolgersi direttamente alle questure. E’ infatti sicuramente più vantaggioso rivolgersi alle questure ove il flusso di persone è stato ridotto di molto considerato che è praticamente impedito agli extracomunitari di rivolgersi alle stesse per il permesso di soggiorno.

2) Le espulsioni non sono più valide
La circolare in commento non manca di ricordare che romeni e bulgari non soffriranno più il rischio di espulsione e i provvedimenti già precedentemente adottati nei confronti di queste persone diventano inefficaci. Di conseguenza chi si trova in Italia ed è precedentemente stato raggiunto da un provvedimento di espulsione senza averlo ottemperato, non dovrà più temere alcuna conseguenza.
Rimane ancora dubbio – non vi sono in tal senso orientamenti univoci da parte della magistratura – se le sanzioni penali, in relazione all’inottemperanza ai provvedimenti di espulsione, possano ancora essere ritenute applicabili. In altre parole se il reingresso abusivo di un romeno espulso, commesso prima del 1 gennaio 2007, possa ancora oggi essere sanzionato penalmente. Da questo punto di vista non ci sentiamo per il momento di fornire un interpretazione certa. Risulta che la Procura della Repubblica di Torino abbia sostenuto recentemente la applicabilità – nonostante l’ingresso nell’U.E. – delle sanzioni penali per i reati precedentemente commessi fino al 31 dicembre 2006, ma ancora non è pacifico se questo orientamento risulti fondato, quindi se vi sia un effettivo rischio, indipendentemente dalla possibilità comunque di ottenere la carta di soggiorno, di riportare una condanna penale per le precedenti violazioni.
Chi è stato espulso ed accompagnato coattivamente alla frontiera e ora si trova all’estero, potrà fare pacificamente reingresso in Italia e non dovrebbero trovare applicazione le sanzioni conseguenti al provvedimento di espulsione, quindi anche l’eventuale permanenza nell’archivio Schengen non dovrebbe produrre nessun effetto.
Rileva in tal senso l’art. 7 del DPR 54/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea – Suppl. ord. Alla Gazz.Uff. Serie gen, n. 83 del 9 aprile 2002) ove si precisa che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di sanità pubblica.
Nemmeno l’eventuale condanna per delitti potrà produrre automaticamente – anche se passata in giudicato – un effetto ostativo per l’ottenimento della carta di soggiorno.

3) Regime transitorio e ingresso per motivi di lavoro
Per quanto riguarda l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato si è previsto un regime transitorio per il periodo di un anno (e non di due anni come era stato inizialmente previsto per il precedente allargamento), mentre invece da subito non vi è alcuna limitazione per quanto riguarda la circolazione per motivi di lavoro autonomo o di studio.
Il regime transitorio prevede peraltro l’apertura immediata nei settori:
– agricolo e turistico alberghiero;
– lavoro domestico e di assistenza alla persona;
– edilizio;
– metalmeccanico;
– dirigenziale e altamente qualificato.

Ugualmente è prevista l’apertura immediata per il lavoro stagionale.
Il DPR 54/2002 all’art. 3 prevede già, in via generale, che non è necessario richiedere la carta di soggiorno nel caso in cui un cittadino comunitario si trattenga nel territorio di un altro Stato membro per svolgere qualsiasi tipo di attività di lavoro stagionale.
Per i settori sopra elencati non è necessario sottostare a nessun regime particolare. I cittadini romeni e bulgari devono essere trattati come, ad esempio, i francesi, spagnoli o tedeschi, quindi hanno la possibilità di trasferirsi direttamente dal loro paese in Italia e di essere avviati al lavoro con le stesse procedure che si applicano per la generalità dei cittadini comunitari. Nessun visto di ingresso, nessun nulla osta preventivo e l’avviamento al lavoro avviene come per cittadini italiani.
Si stipula un normalissimo contratto di lavoro, senza che vi sia la necessità di comunicare alcunché allo Sportello Unico o alle questure, ma è sufficiente la normale comunicazione di avviamento al lavoro al Centro per l’Impiego. Non è quindi più richiesto il contratto di soggiorno (art. 5 bis T.U. sull’immigrazione), previsto esclusivamente per i lavoratori extracomunitari.

Ricordiamo che la legge finanziaria ha introdotto importanti modifiche (legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
Per tutti i lavoratori (comunitari, italiani ed extracomunitari) dal 1 gennaio 2007 le comunicazioni di avviamento al lavoro presso il competente Centro per l’Impiego, devono essere formalizzate entro il giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa, non più entro i 5 giorni successivi l’inizio del rapporto di lavoro.
L’inottemperanza a questa disposizione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative piuttosto onerose per le aziende.

Cosa fare per la ricerca di un lavoro.
Un lavoratore rumeno o bulgaro che vuole lavorare regolarmente in Italia potrà ivi entrare liberamente, risiedervi, individuare un datore di lavoro con il quale negoziare l’inizio di un rapporto di lavoro e formalizzare il relativo contratto. Il giorno prima l’inizio di una attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà comunicare al competente Centro per l’Impiego l’inizio della stessa e con normale documento d’identità, la documentazione alloggiativa (senza che si debba dimostrare l’idoneità dell’alloggio), il contratto di lavoro e la comunicazione di avviamento, il lavoratore potrà recarsi serenamente in questura per ottenere la carta di soggiorno per i cittadini comunitari.
Viceversa nei settori in cui non vi è l’ immediata liberalizzazione (tutti i settori lavorativi diversi da quelli sopra elencati), non vi saranno particolari complicazioni: in più vi dovrà essere la richiesta di nulla osta al lavoro. La circolare di cui sopra precisa infatti che in tali casi “l’assunzione di lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica …”.
Per esempio, per l’attività lavorativa nel settore del commercio, dei trasporti o del facchinaggio, sarà necessario richiedere preventivamente il nulla osta ma, anche in questo caso, senza che sia necessario il previo visto d’ingresso, senza quindi che sia imposta la permanenza all’estero del lavoratore fino al rilascio del nulla osta stesso. Quindi anche lavoratori rumeni che sono già in Italia senza titolo di soggiorno, potranno negoziare con un imprenditore l’inizio di un rapporto di lavoro, salvo far inoltrare dal datore di lavoro a mezzo posta, allo Sportello Unico, il modulo che è di semplice compilazione e non richiede né il contratto di soggiorno né l’idoneità dell’alloggio.
Una volta ottenuto il nulla osta – confidando che i tempi burocratici per il rilascio siano celeri – si potrà fare lo stesso iter sopra specificato, e cioè l’avviamento al lavoro e successivamente la presentazione in questura per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini comunitari.

4) Le domande presentate con le quote 2006 decadono
La liberalizzazione della circolazione per i cittadini rumeni e bulgari (pensiamo soprattutto ai cittadini rumeni che hanno inciso notevolmente sull’afflusso di domande per le quote 2006), comporta importanti conseguenze favorevoli per quanto riguardo la gestione delle quote per i cittadini dei paesi extracomunitari. Infatti la circolare n. 3 del 3 gennaio 2007 del Ministero della Solidarietà Sociale stabilisce che l’entrata nell’U.E. comporta automaticamente l’archiviazione di tutte le domande d’autorizzazione all’ingresso in base al decreto flussi 2006, presentate nei confronti di cittadini rumeni e bulgari, perché sarà possibile direttamente stipulare i contratti di lavoro con la procedura sopra descritta. Questo comporterà un incremento delle quote disponibili. A questo si deve aggiungere che la circolare n. 36/2006 del 10 gennaio 2007 del Ministero della Solidarietà sociale, ha ulteriormente disposto la ripartizione di quote che erano rimaste inutilizzate, in particolare 3.500 quote per le “Grandi Opere” e per “Progetti speciali di selezione e formazione all’estero”; una distribuzione di 5.200 quote tra quelle originariamente non ripartite a livello regionale; una re-distribuzione di ulteriori 100 quote (appartenenti alle cosiddette nazionalità privilegiate) tra quelle originariamente ripartite a livello regionale e successivamente restituite all’Amministrazione Centrale da parte delle Direzioni Regionali del Lavoro.
Ne discende che tra le quote che non dovranno più essere utilizzate per i cittadini rumeni e le quote ulteriormente ridistribuite, dovremmo pensare che quelle messe a disposizione con i decreti flussi 2006 dovrebbero bastare per tutte le domande già presentate e forse anche per le domande inviate dopo la fine del mese di luglio, come avevamo suggerito di fare. Naturalmente i tempi per il rilascio di queste autorizzazioni continuano ad essere lunghi, anche se la circolare n. 36/2006 sottolinea che si dovrà fare il massimo utilizzo delle cosiddette [autocertificazioni] e che, in ogni caso – come stabilito in via generale dalla legge n. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa, Gazz. Uff. n. 42 del 21 febbraio 2005) – prima di disporre un provvedimento di rifiuto dell’autorizzazione all’assunzione dall’estero, si dovrà sempre formalizzare prima la comunicazione di avvio del procedimento di rifiuto così mettendo in condizione gli interessati di poter, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, integrare la domanda con eventuali documenti mancanti.

5) I diritti connessi all’entrata nella U.E.
La libertà di circolazione per motivi di lavoro – come abbiamo visto – è quasi totalmente priva di limitazioni. E’ altresì pienamente libera la circolazione per motivi di studio, per motivi di stabilimento da parte dei lavoratori o delle persone non più economicamente attive.
Per quanto riguarda in particolare il mercato del lavoro, i cittadini rumeni e bulgari, proprio perché divenuti a pieno titolo cittadini europei, potranno accedere anche al pubblico impiego alle stesse condizioni generalmente riconosciute per i cittadini comunitari purchè abbiano già prestato attività lavorativa per un anno. Si tratta di una novità molto importante perchè ci si può aspettare che molti romeni già regolarmente soggiornanti in Italia e molti fra quelli che arriveranno, dopo un anno di regolare soggiorno potranno presentare domande di partecipazione a concorsi nel pubblico impiego o a selezioni per l’avviamento al lavoro nella pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda il quadro normativo generale si applicano naturalmente anche ai cittadini rumeni delle specifiche direttive dell’Unione Europea, in particolare la direttiva 106/2006 del 20 novembre 2006 che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania. I cittadini rumeni e bulgari potranno quindi partecipare alle elezioni amministrative e alle elezioni del parlamento europeo. Inoltre la direttiva n. 100/2006 del 20 novembre 2006 adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, tra cui quelle relative al riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio. Il Regolamento n. 1791/2006 (che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania) in materia di libera circolazione delle persone, che adegua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, per quanto riguarda il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Per quanto riguarda i regimi di sicurezza sociale, tanto per fare un esempio, una diretta conseguenza dell’ingresso nell’Unione Europea e dell’estensione dei regolamenti in materia di sicurezza sociale è quella per cui gli assegni familiari dovranno essere riconosciuti ai cittadini rumeni e bulgari anche con riferimento ai familiari a carico che ancora si trovino e risiedano nei paesi di origine. E ciò diversamente da quanto avviene per la generalità dei cittadini extracomunitari che invece possono beneficiare degli assegni familiari soltanto per quanto riguarda i familiari già regolarmente soggiornanti in Italia.

Per quanto riguarda il diritto alla coesione familiare, i cittadini rumeni e bulgari non saranno più soggetti alla procedura di nulla osta alla ricongiunzione famigliare e di previo rilascio del visto di ingresso con tutti gli adempimenti, le difficoltà e i tempi di attesa che ciò comporta. Ne discende che i familiari dei cittadini rumeni e bulgari possono beneficiare immediatamente della libertà di circolazione e di ricongiunzione famigliare. Peraltro nella categoria dei familiari rientrano, oltre naturalmente al coniuge e ai genitori a carico, anche i figli maggiorenni fino a 21 anni o anche oltre i 21 anni, se comunque a carico e conviventi nel paese d’origine.