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Rosarno – Giudice di Pace di Bari annulla ancora una espulsione: si trattava di espulsioni collettive

a cura degli Avvocati Dario Belluccio e Iside Gjergji

Il Giudice di Pace di Bari ha annullato il decreto di espulsione emanato a carico di un cittadino straniero coinvolto nelle note vicende di Rosarno dello scorso gennaio.

Nella articolata motivazione il Giudice da atto, tra l’altro, che – nel caso specifico – si era trattato di decreto di espulsione «emesso a seguito di una operazione di polizia con la quale si è provveduto alla espulsione di numerosi cittadini stranieri che lavoravano e vivevano a Rosarno (Rc)».

Il Giudice, dunque, sembra avere accolto (unitamente ad altre) una censura di illegittimità proposta con il ricorso avverso il decreto di espulsione, e cioè quella con cui si denunciava la violazione dell’art. 4 del Protocollo 4 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il sopramenzionato articolo della CEDU recita laconicamente – e perciò anche in modo estremamente chiaro ed insuscettibile di interpretazioni discrezionali – che «le espulsioni collettive di stranieri sono vietate».

Le caratteristiche dell’espulsione collettiva nel caso di specie si potevano rintracciare nei seguenti elementi:

a) unità di tempo: l’espulsione dello straniero era stata comminata contestualmente a quelle di altri cittadini stranieri (molti dei quali connazionali) che erano stati prelevati ed allontanati da Rosarno (RC) in seguito all’intervento delle forze dell’ordine;

b) unità di luogo: l’espulsione dello straniero era stata emessa contestualmente a quelle di altri cittadini stranieri, tutti lavoratori impiegati a Rosarno (RC), in seguito all’intervento delle forze dell’ordine;

c) unità di azione: l’espulsione dello straniero era stata comminata, unitamente a quelle di altri cittadini stranieri, nell’ambito della medesima operazione di polizia;

d) unità di motivazione: l’espulsione del ricorrente recava sostanzialmente (e sinteticamente) la medesima causale formale, ovvero l’irregolarità dell’ingresso e del soggiorno in Italia.

A tutto ciò si deve anche aggiungere il consistente numero di cittadini stranieri colpiti da simili decreti di espulsione. Pertanto, anche in considerazione del mero profilo numerico dell’evento, l’espulsione non poteva che considerarsi collettiva, a nulla rilevando il fatto che formalmente i decreti di espulsione erano individuali.

Di conseguenza, i decreti di espulsione adottati nei confronti dei cittadini stranieri che lavoravano (in condizione di semi-servitù) a Rosarno si pongono in evidente contrasto con l’art. 4 del Protocollo n. 4 cit..

Il valore giuridico del Protocollo n. 4 della CEDU (ratificato in Italia con D.P.R. n. 217/1982), d’altronde, è quello derivante dagli artt. 10 e 117 Cost (Art. 10, Cost.: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (comma 1). La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali»;
art. 117, co. 1 Cost.: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»).

L’immediata efficacia del Protocollo n. 4 cit., dunque, discende direttamente dal dettato costituzionale, non potendo il trattamento riservato allo straniero essere difforme dalle disposizioni internazionali.

La ratio della norma europea consiste nel porre una tutela anticipata contro il rischio di operazioni di polizia strumentalmente ordinate allo scopo di rastrellare ed espellere gruppi di stranieri nonché per evitare un uso distorto e sviato delle disposizioni legislative nazionali in materia di immigrazione.

In particolare, la norma citata vieta agli Stati contraenti di adottare provvedimenti espulsivi che prescindano da una obiettiva presa in considerazione reale e differenziata della situazione individuale di ognuna delle persone interessate dal provvedimento espulsivo.

Ordinanza del Giudice di Pace di Bari n. 945 dell’11 giugno 2010