Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Rovigo – Raccolta firme per il diritto di voto

Proposta di delibera di iniziativa popolare dei Verdi


Proposta di deliberazione comunale

Estensione del diritto di voto amministrativo agli immigrati con ammissione di questi cittadini all’elettorato attivo e passivo del comune

Considerato che:

le caratteristiche della società in cui viviamo sono profondamente mutate in questi ultimi anni dai modelli tradizionali propri della formazione di questa repubblica ed, in particolare, questi cambiamenti riguardano proprio la nuova composizione multietnica e multiculturale delle nostre comunità, effetto del consolidarsi della presenza di cittadini immigrati da paesi extracomunitari nella vita lavorativa, religiosa, culturale e sociale del nostro Paese;

si tratta di una presenza significativa, che ricerca stabilizzazione nel nostro Paese, in continuo seppur lento aumento, tutto ciò testimoniato dal consolidarsi di sempre maggiori quote di lavoratori extracomunitari assunti nei luoghi di lavoro, dall’aumento di presenze di bambini/e e ragazzi/e stranieri/e nel circuito scolastico, specie nei primi cicli di istruzione (materne, elementari e medie inferiori), dalla maggiore presenza di nuclei familiari e dalla significativa richiesta abitativa e di accesso pieno ai servizi socio-sanitari,

questa situazione nel Veneto assume una rilevanza maggiore che in molte altre parti d’Italia con una presenza sempre più significativa di cittadini stranieri; dati questi che dimostrano quanto urgente e necessario sia riconoscere a queste persone diritti pieni di cittadinanza che superino quelli minimi di prima accoglienza per dare senso al concetto di diritto e garantire la piena partecipazione alla vita democratica di questo Paese, in primo luogo, attraverso l’esercizio di voto;

richiamati:

– l’art. 13 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, recepito tra gli altri anche dall’Italia, in quanto norma di diritto internazionale che conferisce ad ogni individuo il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio e potervi ritornare, collocando in tal modo il diritto di immigrare tra i diritti universali;

– la Carta europea dei diritti dell’uomo delle città, elaborata a S. Denis il 18 maggio 2000 e sottoscritta da 95 città europee, mirata alla garanzia del rispetto della dignità umana per tutti gli abitanti, senza esclusione alcuna, e per l’affermazione dei valori di coesione e di promozione dei più vulnerabili, così come la Carta del nuovo municipio, documento sottoscritto da numerosi amministratori ed esponenti dell’associazionismo, presentata al Forum di Porto Alegre 2000, che propone una nuova municipalità che sostenga dal basso la globalizzazione dei diritti;

– il nuovo testo dell’art. 114, comma 2 della Costituzione in cui si dichiara che “i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione”;

– il parere del prof. Cassese nel Manuale di diritto pubblico ed. Giuffrè 2001 che a pag. 22 esplicita: “I regolamenti e (a fortiori) gli Statuti Comunali sono fonti sub primarie con la stessa forza legislativa di quelle primarie (…) vincolate nel loro contenuto alla osservanza dei principi delle norme primarie”. Da cui si evince che non è “principio di legge” la riserva del voto ai soli italiani alle elezioni amministrative ed, infatti, nelle elezioni amministrative votano in Italia i cittadini della Unione Europea;

– l’art. 6 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. per cui lo Statuto deve specificare “le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze (…) della partecipazione popolare” e, nella comune accezione, proprio il voto è una delle forme più rilevanti di partecipazione così come una attuale interpretazione del termine minoranze non può non includere gli immigrati;

– l’art. 8 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. comma 5 dichiara “Lo Statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti”, richiamandosi in tal senso all’art. 9 del D. Lgs. 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che prevede espressamente il diritto di voto per gli stranieri extra UE “quando previsto dall’ordinamento”. Tutto ciò nel senso di una interpretazione espansiva dei diritti dell’uomo come da programma costituzionale richiamato all’art. 2 della Costituzione ed in recepimento pieno del contenuto della Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992, in particolare del “capito C” della stessa, richiamato esplicitamente nel precedente art. 9 comma 4 dove lo straniero titolare di carta di soggiorno può “partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando previsto dall’ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale”;

– che la “legislazione elettorale” italiana riserva allo Stato in via esclusiva solo la normativa riguardante l’esercizio materiale del diritto di voto, cioè la legislazione in dettaglio che stabilisce metodo – maggioritario, proporzionale ecc. – adottato, la tenuta delle liste degli elettori, i confini delle circoscrizioni, il metodo di attribuzione dei seggi ecc.;

ritenuto che:

il conseguimento del diritto di cittadinanza per i cittadini immigrati non possa prescindere dal diritto di voto con la loro ammissione all’elettorato attivo e passivo del nostro Paese;

delibera

di procedere alla modifica dello Statuto Comunale al fine di riconoscere ai cittadini immigrati residenti nel nostro Comune l’iscrizione alle liste elettorali e la partecipazione al voto amministrativo comunale, in particolare attraverso l’introduzione di uno specifico comma nelle Disposizioni Generali dello Statuto che “riconosce il diritto all’elettorato attivo e passivo a tutti i soggetti in possesso del requisito della residenza anagrafica presso il comune di Rovigo ancorché con cittadinanza diversa da quella di uno Stato appartenente all’Unione Europea”;

di impegnare la Giunta a tale scopo a nominare entro 30 giorni dall’approvazione della deliberazione una speciale commissione consiliare per la modifica in tal senso dello Statuto Comunale comprensiva di tutti i rappresentanti delle forze politiche e liste civiche rappresentate in questo Consiglio,

di impegnare il Presidente del Consiglio a convocare la prima seduta della commissione non oltre 15 giorni dall’avvenuta nomina della stessa.