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Ryanair nega l’imbarco a una cittadina straniera: condannata a risarcire il danno

Giudice di Pace di Palermo, sentenza del 15 ottobre 2020

Il Giudice di Pace di Palermo condanna la compagnia area Ryanair a risarcire la cittadina filippina che si era vista negare l’imbarco su un volo per il Marocco.
La compagnia area aveva motivato il mancato imbarco in base ad una presunta irregolarità dei documenti della predetta. I documenti in questione consistevano nella ricevuta delle Poste italiane del rinnovo del permesso di soggiorno.

Secondo la direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 e della successiva circolare del 9 agosto 2006, la ricevuta rilasciata da Poste italiane, che attesta la presentazione della richiesta di rinnovo o di rilascio del pds, consente al cittadino straniero soggiornante nel Territorio Nazionale di potere partire temporaneamente dall’Italia e farvi regolare rientro, purché il transito non preveda il passaggio, neppure per uno scalo aereo, nei Paesi che aderiscono agli accordi di Shengen; chi invece ha un regolare pds o carta di soggiorno (ora PdS UE per soggiornanti di lungo periodo) può spostarsi anche per turismo all’interno dello spazio Shengen senza che vi sia necessario il visto d’ingresso.

Il Giudice, sulla scorta delle argomentazioni esposte dallo avvocato, ha ritenuto che il negato imbarco in questione configura inadempimento contrattuale, condannando la predetta compagnia al risarcimento del danno patrimoniale.

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Giudice di Pace di Palermo, sentenza del 15 ottobre 2020