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Salvini va processato: ha violato la legge italiana e le convenzioni internazionali

Caso Open Arms, il Senato vota su Salvini

In queste ore al Senato è in corso la discussione che porterà al voto per la richiesta di processo per Salvini sul caso Open Arms. Facciamo un passo indietro per ricordare quale fu la prova di forza operata dall’ex ministro dell’interno sulla pelle di naufraghi anche minori e quali furono le violazioni che commise.

Nell’agosto 2019 l’imbarcazione della ONG spagnola Open Arms salva 163 persone nel Mediterraneo, l’allora ministro vieta lo sbarco per 21 giorni e intima l’attracco al porto di Tripoli, noncurante che la Libia, come ampiamente dimostrato, non sia un “porto sicuro“.

In quei 21 giorni l’Open Arms riesce a far sbarcare 28 ragazzi minorenni che viaggiavano soli per disposizione del Tribunale dei Minori di Palermo, a ottenere 41 evacuazioni mediche e dal TAR del Lazio la sospensione del divieto di ingresso a Lampedusa 1 imposta dal leader leghista. Ma Salvini non arretra: impugna la decisione del TAR nonostante 6 Stati dell’UE (Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo, Romania e Spagna) si dichiarino pronti all’accoglienza.
Solo dopo un’ordinanza del procuratore Patronaggio per una evidentissima situazione di emergenza umanitaria la nave riesce ad attraccare finalmente a Lampedusa.

La lista delle violazioni è lunga e articolata (in nota gli articoli completi), e finire processato di fronte alla gravità di tali violazioni non è, come sostiene Salvini, “un processo politico“, bensì un atto dovuto:
– Art. 69 Codice della navigazione – Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi 2;
– Art. 490 Codice della navigazione – Obbligo di salvataggio 3;
– Art. 1155 Codice della navigazione – Sbarco e abbandono arbitrario di persone 4;
– Art. 1158 Codice della navigazione – Omissioni di assistenza a navi o persone in pericolo 5;
– S.A.R. Marittimo – paragrafo 110 6;
– S.A.R. Marittimo – paragrafo 140 7;
– SOLAS – CAPITOLO V – Regola 10 – a) Segnali di pericolo. Obblighi e norme 8;
– UNCLOS – art. 98 – Obbligo di prestare soccorso;
– UNCLOS – art. 98.1. lettera a); b); c); 9;
Non refoulement e conseguente Place of safety (Convenzione di Amburgo);
– Convenzione di Ginevra – art. 33 10;
– TU 286/98, art.19, comma 2 11;
– Legge 7 aprile 2017 n.47 – art.19 comma 1 12;
– Legge 7 aprile 2017 n.47 – art.19 comma 1-bis 13;
– TFUE (art.78) 14;
– Carta dei diritti fondamentali (art.2) – Diritto alla vita
– Convenzione SOLAS, capitolo V, regolamento 33 15
– Convenzione di Amburgo – SAR – cap. 1.3.2. (attuato in Italia dal D.P.R. N.662/1994) 16
– SAR Cap. 2.1.10 17;
– Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria “Non è possibile valutare lo status di un potenziale rifugiato politico, in mare“.
– Regolamento UE N.656/2014 18
– Tribunale di Catania (art.7 L. Cost.. 1/89) 19.

Obbligare la Open Arms non solo a non attraccare in porto italiano ma addirittura spingerla a sbarcare i naufraghi a Tripoli viola le seguenti normative:
– Istigazione a delinquere (art. 414 Codice Penale): “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione”. La reclusione va da uno a cinque anni se è presente l’apologia. Istigare un’imbarcazione a non seguire il protocollo marittimo ed a non rispettare i consequenziali diritti umani è chiaramente un’istigazione a non rispettare la normativa e quindi a delinquere. Tale articolo si ricollega al prossimo punto.
– Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 C.P.): “Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
– Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis Codice Penale): reclusione da sei mesi a quattro anni più multa di 6000 euro chi “istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. La situazione si è esacerbata in quanto la nave trasporta persone non italiane e non extraeuropee: ma extracomunitarie. E’ evidente che spingere alla violazione del diritto marittimo in quanto vengono trasportate persone non comunitarie assume i contorni di discriminazione razziale.
– Abuso d’Ufficio (art. 323 Codice Penale): “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.
– Sequestro di persona (art. 605 Codice Penale), ovvero chi “chiunque priva taluno della libertà personale“: pena che va da uno a dieci anni se il fatto è commesso “da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni”. Se il fatto è commesso ai danni di un minore la reclusione va dai tre ai quattordici anni.
– Violenza privata (art. 610 Codice Penale): “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”. L’omissione di soccorso è evidente rientrare in questa tipologia.

La presenza di minori salvati e a bordo di Open Arms comporta altre violazioni:
– Convenzione sui diritti del fanciullo (New York – 20 novembre 1989);
– TU 286/98, art.19, comma 2, “Non è consentita l’espulsione” degli “stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso“;
– Legge 7 aprile 2017 n.47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che porta a disegnare in modo più protettivo lo status del minore non accompagnato:
1) Al DLGS 286/98, modifiche sulla normativa riguardante lo straniero.
Al comma 1 dell’art. 19 [6] è inserito l’1-bis, a rafforzamento del principio di non-refoulement: ”In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati“.
2) “I minori non accompagnati sono accolti nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati” (modifica del D.lgs. 142/2015, art.19, comma 2).
3) inserimento della dicitura “tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore” (modifica del D.lgs. 142/2015, art. 19, comma 3).
4) Accompagnamento del minore verso la maggiore età e verso un processo d’integrazione a lungo raggio: “quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età“.
5) Diritto all’istruzione rafforzato: “A decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico“: il MSNA ha il sacrosanto diritto all’accompagnamento verso un’istruzione adeguata. Recentemente, invece, sembra che venga imposto l’obbligo del ritorno in Libia.
6) D.lgs. 142/2015, art.18, comma 2. Aggiunta del 2-bis: “L’assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori stranieri” e del 2-ter “Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale“.
7) DPR 115/2002 art.76, aggiunta del comma 4-quater: “Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale“.
8) D.lgs. 228/2003, art. 13 comma 2, aggiunta nel fine: “particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età“.
9) D.lgs. 222/1985, art.48: aggiunta, accanto al termine rifugiati, della figura “dei minori stranieri non accompagnati“.
10) Direttiva europea 2001/55/CE, recante norme sulla definizione di minori non accompagnati, cioè “i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri“.

  1. https://www.meltingpot.org/Open-Arms-il-TAR-ci-da-ragione-e-dispone-che-alla-nostra.html
  2. L’autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire. Quando l’autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall’autorità comunale“.
  3. Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall’articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi“.
  4. Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell’equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103,00 a 309,00”.
  5. Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall’articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi“.
  6. Obiettivo: attuazione della regola 4.2. della Convenzione di Amburgo (accettazione ed approvazione della stessa): tale onere comporta una serie di obblighi riguardanti l’obbligo di salvataggio, di prima assistenza e di dirottare in un posto sicuro
  7. L’ingiustificata omissione costituisce reato”. Non è opzionale ma doveroso “per chiunque sia in grado di farlo, di prestare assistenza ad una persona in pericolo”. Infatti, “il soccorso obbligatorio è rivolto innanzitutto alla salvezza della vita umana in mare ed anche al mezzo su cui si trova la persona in pericolo”.
  8. Il comandante di una nave in navigazione che riceve un segnale da qualsiasi provenienza indicante che una nave o un aereo o loro natanti superstiti si trovano in pericolo, è obbligato a recarsi a tutta velocità all’assistenza delle persone in pericolo informandole, se possibile, di quanto sta facendo”.
  9. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri:
    a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;
    b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;
    c) presti soccorso, in caso di abbordo, all’altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all’altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual’è il porto più vicino presso cui farà scalo
    “.
  10. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.
  11. Non è consentita l’espulsione” degli “stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso
  12. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione“.
  13. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati“: rafforzamento del principio di non-refoulement
  14. Politica di asilo, protezione e non-refoulement
  15. Il comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione”.
  16. Fornirle le prime cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro”.
  17. Garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata
  18. Nessuno dovrebbe essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell’interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell’interessato stesso, o nel quale sussista un rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento”.
  19. Obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare“.

Pietro Giovanni Panico

Consulente legale specializzato in protezione internazionale ed expert prevenzione sfruttamento lavorativo. Freelance con inchieste sui MSNA, rotte migratorie, accordi illegittimi tra Paesi europei ed extra UE e traffici di armi.
Nel 2022 ho vinto il "Premio giornalistico nazionale Marco Toresini" con l'inchiesta "La guerra dei portuali genovesi contro le armi saudite".