Il Consiglio di Stato con, l’ordinanza n. 1042 del 4 marzo 2011 ha accolto l’appello cautelare contro un’ordinanza del TAR
Bologna che negava il perfezionamento del procedimento di emersione per la presenza di una condanna inflitta ai sensi dell’art 14, comma 5 ter, reato asseritamente ostativo.
Il Consiglio di Stato accoglie
l’appello e sospende detta decisione considerando che l’avvenuta riabilitazione (rectius
l’estinzione del reato), intervenuta nelle more del procedimento giurisdizionale,
impone di “apprezzare il pregiudizio lamentato dall’appellante.”