Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Non rientra nelle ipotesi previste dalgli artt 380 e 381 del c.p.p., una diversa interpretazione risulterebbe discriminatoria

Sanatoria 2009 – Ancora il Tar Puglia sull’art 14, comma 5ter. Le condanne per la violazione dell’ordine di allontanamento non possono ritenersi ostative

a cura dell'Avv. Uljana Gazidede

Il Tar Puglia ha accolto una nuova sospensiva in data 3 dicembre 2010 richiamando una precedente
sentenza della medesima sezione resa in forma semplificata (unica sentenza sio ad ora).

L’ordinanza sospensiva n. 905 del 3 dicembre 2010 è così motivata:
“considerato che il ricorso appare fornito di fumus, alla luce della recente
sentenza di questa Sezione n.3858/2010 del 2 novembre 2010… Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la
suindicata domanda incidentale di sospensione”
.

La predetta sospensiva è seguita ad una sentenza breve del medesimo Tar, la n. 3858/2010 adottata in data 2.11.2010,
integralmente richiamata in punto di motivazione.

Quindi si può semplicente affermare che il TAR Puglia – sede di Bari – ha
inteso, con questa ulteriore pronuncia di accoglimento, fare sua un’
interpretazione letterale delle disposizioni di cui all’art. 1 ter, comma 13
lett. c della “c.d. sanatoria” e dell’art. 14 comma 5 ter D.Lgs. n. 286/98 che
un’interpretazione logico-sistematica delle stesse per poter escludere l’
assimilabilità del reato in questione tra quelli che la legge ha indicato come
ostativi alla regolarizzazione.

Secondo il TAR Puglia – sede di Bari – partendo dal dato testuale deve
osservarsi che l’art. 1 ter, comma 13, lett. c) del D.L. n.78/2009 esclude
tassativamente che possano essere ammessi alla procedura di emersione in
questione i lavoratori extracomunitari – testualmente- “…che risultino
condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata
anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444
del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli artt.380 e
381del medesimo codice”.

Tali norme del codice di procedura penale contemplano – ciascuna al secondo
comma – un elenco dettagliato di reati tra i quali non figura quello di cui all’
art.14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. 286/98 che viene in considerazione
nel caso di specie.
Tale elenco è insuscettibile di estensione analogica in malam partem ai sensi
e per gli effetti dell’art.14 delle disposizioni sulla legge in generale.

La specialità della disposizione incriminatrice che viene qui in
considerazione
(cioè l’art.14), è piuttosto da ricollegarsi a esigenze generali
di governo del fenomeno immigratorio più che a specifiche ragioni di
prevenzione penale.

Ciò deve evidentemente suggerire di non estendere alla stessa un meccanismo
ostativo del tutto inconferente, tenendo altresì conto del fatto che, le
domande di regolarizzazione sono per definizione presentate da soggetti
irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
che – ove già colpiti da un
decreto di espulsione – finirebbero per essere discriminati rispetto ad altri
immigrati irregolari non ancora individuati dalle Forze dell’Ordine.

Sul piano dell’interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel
comma 13 dell’art.1 ter del D.L. n.78/09 in questione, deve invero osservarsi
che il decreto di espulsione – per volontà espressa dello stesso legislatore – è
preclusivo della regolarizzazione soltanto in ipotesi in cui sia stato emesso
per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, in particolare, di
prevenzione del terrorismo.

Ordinanza del Tar Puglia n. 905 del 3 dicembre 2010
Sentenza del Tar Puglia n. 3858 del 2 novembre 2010